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MEDIAZIONE E CONDOMINIO
La mediazione in materia di condominio è obbligatoria
Secondo le statistiche del Ministero della Giustizia su circa 5 milioni di cause civili pendenti in Italia, quelle relative alle liti condominiali superano il milione.
Ogni anno due milioni di condomini si rivolgono alla Giustizia, imbarcandosi in cause civili pluriennali, costose e dall'esito incerto.
Il ricorso alla giustizia ordinaria e la stessa sentenza del giudice che attribuisce torti e ragioni non sempre risolvono le acredini nate fra condomini.
In mediazione, l’intera procedura è gestita da un mediatore terzo ed imparziale che ha il compito di far dialogare le parti aiutandole a trovare un punto di incontro.
La Riforma Cartabia ha modicato la mediazione in materia condominiale attribuendo maggiore flessibilità al ruole dell'amministratore.


La mediazione condominiale Ismed
Il grado di efficacia e di successo della mediazione è direttamente proporzionale al grado di competenza e professionalità dell’Organismo di mediazione.
Ismed, grazie all’esperienza maturata negli anni ed ai tanti casi seguiti e risolti, ha sviluppato una procedura appositamente pensata per dare alle parti concrete possibilità di raggiungimento dell’accordo.
Ismed, ha una struttura organizzativa moderna ed efficiente, sale accoglienti e spazi dedicati alla mediazione ed all’ascolto delle parti.

I mediatori Ismed esperti in materia
Attraverso il proprio Ente di Formazione, Ismed cura la preparazione specifica dei mediatori. Consapevoli delle questioni, a volte anche personali, che stanno dietro ad una lite condominiale e per mantenere sempre l'equilibrio fra gli amministratori, i legali assistenti e gli stessi condomini invitati ad intervenire agli incontri, Ismed assegna le mediazioni in materia di condominio a mediatori esperti e preparati ad affrontare le delicate dinamiche derivanti delle liti condominiali.

GUIDA ALLA MEDIAZIONE CONDOMINIALE
Le controversie condominiali oggetto di mediazione
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

Sono oggetto di mediazione:
- Le cause tra il condominio e il singolo condomino

- Le cause tra il condominio e l’amministratore
- Le cause tra il condominio e i terzi

Rientrano in mediazione tutte le controversie in tema di condominio, nessuna esclusa:
- Impugnazione delle delibere assembleari;
- controversie fra condomino e condominio per errata esposizione dei costi e dei riparti in contabilità condominiale;
- controversie in materia di tabelle millesimali; disconoscimento di spese urgenti anticipate dal singolo condomino e conseguente non approvazione del rendiconto condominiale;
- controversie in materia di diritto di accesso agli atti, esibizione dei documenti condominiali e attività di verifica in tutela dei titolari di diritti reali e di godimento;
- controversia in materia di gestione delle rate e delle scadenze ordinarie e straordinarie;
- controversie per spese condominiali gravanti sul conduttore;
- controversie fra condominio e amministratore per responsabilità professionale;
- opposizione a decreto ingiuntivo effettuata per morosità del condomino;
- materie non obbligatorie perché rientranti nell’area della prestazione d’opera intellettuale e del rapporto contrattuale di mandato o nell’area dell’appalto di beni e servizi dei rapporti con i fornitori rispetto all’esecuzione dei contratti.

Come avviare una mediazione in materia di condominio
-
La domanda di mediazione può essere presentata dall’Amministratore del Condominio ovvero da tutti i condomini o da un singolo condomino.
- La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale è situato il condominio.
- La Riforma Cartabia ha abolito la necessità per l’Amministratore di munirsi della preventiva delibera assembleare per partecipare o avviare la mediazione.

Il procedimento di mediazione
Al ricevimento della domanda di mediazione il responsabile dell'organismo nomina il mediatore, e fissa la data del primo incontro, inviando le notifiche alle parti.

Gli incontri di mediazione
Le parti hanno l’opportunità di trattare tutti gli aspetti della controversia, compresi quelli che in Tribunale non troverebbero spazio, ma che spesso sono fondamentali poiché attengono ai loro rapporti interpersonali. Ciò consente di pervenire a soluzioni più durature ed efficaci.
-
Agli incontri di mediazione possono partecipare i condomini personalmente e/o l'amministratore assistiti da un avvocato di loro fiducia.
- Durante l'incontro di mediazione, le parti espongono al mediatore le ragioni della controversia che li coadiuva nella ricerca di un accordo.
- Il mediatore potrà svolgere delle sessioni separate e riservate.

La proposta di mediazione
Tenuto conto degli elementi emersi durante il corso del procedimento, il mediatore ha facoltà di formulare una proposta conciliativa.
- La proposta deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136 del codice civile.
- Se non si raggiunge la maggioranza la proposta si intende non accettata.
- Il mediatore fissa il termine per l'accettazione della proposta di conciliazione tenendo conto della necessità di sottoporla all'assemblea dei condomini.

L’accordo di mediazione è titolo esecutivo
- L’accordo di mediazione sottoscritto dall'Amministratore deve essere sottoposto all’assemblea per l'approvazione ai sensi dell’art. 1136 cc..
In caso di mancata approvazione la mediazione si intende non conclusa.
- L’accordo raggiunto in mediazione ha la stessa efficacia di una sentenza.
- Quando tutte le parti in mediazione sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
- In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
   
     
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