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LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
 
La mediazione è uno strumento di prevenzione e risoluzione delle liti civili e commerciali in alternativa alla via giudiziaria ordinaria affidata a un mediatore professionista terzo e imparziale che coadiuva le parti nel raggiungimento di un accordo.  È un procedimento economico, celere e riservato per il privato cittadino ma anche per i condomini, le imprese e la Pubblica Amministrazione.
L'accordo raggiunto fra le parti ha il valore di una sentenza.
       
LA MEDIAZIONE CON ISMED   LE NOSTRE SEDI
Ismed è accreditato al Ministero della Giustizia fra gli Organismi preposti a svolgere la mediazione civile e commerciale.
Seguiamo parti e i avvocati con professionalità e passione in ogni fase del procedimento.
L'esperienza maturata grazie alle migliaia di mediazioni svolte, la formazione costante dei nostri mediatori, la solida struttura amministrativa e la ricerca tecnologica fanno di Ismed uno degli organismi maggiormente apprezzati.
  Ismed ha la sua sede centrale a Reggio Calabria e sedi dirette i diverse città:
Roma, Milano, Napoli, Catania, Cosenza   Rossano (Castrovillari), Catanzaro, Lamezia Terme, Crotone, Gioia Tauro (Palmi) e Locri.
Opera in tutte le regioni d'Italia grazie agli accordi ex art. 7 del D.M. 180/2010.
Sono operativi gli sportelli informativi per le imprese a Confindustria RC e Confcommercio RC
> Avvia la mediazione
         
COME FUNZIONA 
 
LE MATERIE OBBLIGATORE   LE MATERIE FACOLTATIVE
Prima di avviare un giudizio è obbligatorio tentare la mediazione nelle seguenti materie:
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura
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  Per tutti i diritti disponibili la mediazione viene attivata su base volontaria.
(Ad esempio:
recupero crediti, risarcimento danni, controversie aziendali e societarie, rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti locali, appalto, prestazione d’opera intellettuale, prestazione d’opera manuale, mandato, Energia, Telecomunicazioni)
         
LA COMPETENZA TERRITORIALE   I TEMPI E I TERMINI
La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel posto previsto secondo il Regolamento dell'organismo. Le parti, in accordo, possono derogare alla competenza territoriale.
  Il procedimento dura 90 giorni prorogabili di ulteriori 90 giorni. Il termine non è soggetto a sospensione nel periodo estivo.
L'organismo convoca le parti tra 20 e 40 giorni dalla data di deposito della Domanda di mediazione, salvo diverso accordo.
Dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza delle parti la domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.
         
LA MEDIAZIONE TELEMATICA   LA MEDIAZIONE DISPOSTA DAL GIUDICE
Gli incontri si possono tenere anche a distanza con modalità telematiche.
Ismed, grazia alla piattaforma MediaCall consente alle parti di effettuare la mediazione in video conference senza l'uso di apparati o software specifici con l'accesso diretto dal sito istituzionale.
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  Il giudice deciso a far effettuare alle parti un tentativo di mediazione, senza raccoglierne il consenso, ne dispone l'esperimento. L'organismo è scelto dalla parte più diligente che deposita per prima la domanda.
In caso di Opposizione a Decreto Ingiuntivo l'onere di attivare la mediazione spetta al creditore ricorrente.
         
LA MEDIAZIONE CONTRATTUALE   LA MEDIAZIONE CONDOMINIALE
L'esperimento del tentativo di conciliazione è obbligatorio anche se nel contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato è prevista una clausola di mediazione.     Per le liti condominiali il Legislatore ha previsto una procedura ad hoc utile a regolare i rapporti fra condomini, condomini e terzi, condominio e amministratore.
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LA PROCEDURA 
Al primo incontro fra le parti il mediatore spiega la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Non vi è più l’incontro filtro: le parti presenti al tavolo sono già in mediazione.
La mediazione si può concludere con un solo incontro nel merito o in incontri successivi.
         
Le parti devono partecipare personalmente. In presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante informato sui fatti e dotato dei poteri necessari per definire la controversia.
I soggetti giuridici e gli Enti partecipano alla mediazione tramite i propri rappresentanti.
         
Nei casi di mediazione obbligatoria e quando la mediazione è richiesta dal giudice le parti devono essere assistite dai loro avvocati.
In ogni caso, la presenza degli avvocati garantisce che il verbale sia un titolo immediatamente esecutivo.  
         
LE INDENNITA'      
La nuova disciplina prevede per la mediazione delle spese fisse e delle spese variabili.
Sono spese fisse: le spese di avvio, le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro e le spese vive sostenute dall'organismo. Devono essere corrisposte al momento del deposito della Domanda di mediazione o al momento dell’adesione al procedimento da ciascuna parte.
Sono spese variabili gli ulteriori costi per lo svolgimento della mediazione (accordo al primo incontro, incontri successivi, maggiorazioni per accordo e complessità) e vengono calcolate in base al valore della controversia secondo la Tabella A del D.M. 150/2023, con le relative decurtazioni e maggiorazioni di legge ivi riportate.
SPESE FISSE      
Spese di avvio Mediazioni obbligatorie Mediazioni volontarie  
  per le mediazioni fino a € 1.000 € 39,04 € 48,80
  per le mediazioni fino a € 50.000 € 73,20 € 91,50  
  per le mediazioni superiori a 50.001 € 107,36 € 134,20  
Spese per il primo incontro Mediazioni obbligatorie Mediazioni volontarie  
per le mediazioni fino a € 1.000 € 48,80 € 73,20  
  per le mediazioni fino a € 50.000 € 117,12 € 146,40    
  per le mediazioni superiori a 50.001 € 165,92 € 207,40    
Spese di notifica    
  per ciascuna notifica € 15,00  
         
SPESE VARIABILI      
CONCLUSIONE AL PRIMO INCONTRO CON ACCORDO
In caso di accordo al primo incontro sono dovute le Indennità come da Tabella A del D.M. 180/2010 maggiorate del 10%.
  CONCLUSIONE AL PRIMO INCONTRO SENZA ACCORDO
Se all'esito della sessione stabilita con il mediatore non c'è accordo nessuna ulteriore somma è dovuta.
INCONTRI SUCCESSIVI E MAGGIORAZIONI
Sono dovute le Indennità come da Tabella A del D.M. 150/2023.
In caso di accordo gli importi della Tabella A sono maggiorati del 25%.
È possibile applicare l amaggiorazione del 25% per complessità.
  MANCATA ADESIONE DEL CONVENUTO
Nessuna ulteriore spesa è dovuta dalla parte istante.
Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro non sono rimborsabili.
Nelle materie obbligatorie tutti gli importi sono decurtati di un 1/5 e sono ulteriormente decurtati delle spese di mediazione per lo svolgimento primo incontro (art. 28, comma 5 D.M. 150/2023), ove già sostenute.

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I VERBALI      
A conclusione del procedimento, viene stilato un verbale sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e da tutti i partecipanti alla procedura. (art. 11 D.L. 28/2010 modificato dalla riforma Cartabia)   Nella mediazione telematica i verbali vengono sottoscritti con firma elettronica qualificata messa gratuitamente a disposizione Ismed in conformità all'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010
         
INCENTIVI FISCALI      
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2.
Il verbale di accordo è esente dal pagamento dell’imposta di registro fino € 100.000.
3. In caso di accordo è riconosciuto alle parti un credito d'imposta fino a € 600 per singola mediazione, un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice. Un ulteriore credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato per il giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo in mediazione, nel caso in cui la mediazione sia demandata dal giudice.
I crediti d'imposta possono raggiungere € 2.400 all’anno per le persone fisiche e € 24.000 per le persone giuridiche.
In concreto le parti possono detrarre le somme indicate dalle imposte dovute al Fisco recuperando una parte delle spese sostenute in mediazione.
4. L’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto a titolo di onorario e spese, le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione.
Verrà, inoltre, prevista la somma del credito d'imposta spettante all’avvocato che assiste in mediazione la parte ammessa al Gratuito patrocinio.
         
GRATUTO PATROCINIO      
In mediazione la parte che si trovi nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter del D.Lgs. n. 149/2022 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Quando la mediazione è condizione di procedibilità sia l'istante che intende avviare la mediazione, sia il convenuto che aderisce al procedimento possono richiedere all'organismo di usufruire del servizio di mediazione avvalendosi del gratuito patrocinio.
         
SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE      
Al fine di favorire l’accordo ed evitare liti giudiziarie inutili e costose il D.Lgs. 28/2010 prevede una serie di conseguenze negative in caso di assenza ingiustificata al procedimento di mediazione. In particolare:
- dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma cpc.
- quando la mediazione è condizione di procedibilità,
il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
- il giudice, se richiesto,
può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Per la Pubblica Amministrazione che non partecipa alla mediazione
è inoltre previsto che il giudice trasmette copia del provvedimento adottato al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.
         
CONSULENZA IN MEDIAZIONE      
Nel corso del procedimento le parti possono avvalersi di periti o esperti da scegliere tra gli iscritti degli albi dei consulenti presso i tribunali. Cambia la previsione circa l’utilizzo dell’elaborato peritale nel successivo giudizio. Difatti, le parti in accordo possono prevedere che la perizia sia producibile nella controversia giudiziale con le conseguenze di cui all'articolo 116, comma 1 cpc.
 
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