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  > AREA RISERVATA - DEPOSITO DOMANDA DI MEDIAZIONE
LE INDENNITA'
La indennità di mediazione prevedono delle spese fisse e delle spese variabili.
Sono spese fisse: le spese di avvio, le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro e le spese vive sostenute dall'organismo. Devono essere corrisposte al momento del deposito della Domanda di mediazione o al momento dell’adesione al procedimento da ciascuna parte e sono inderogabili.
Le spese variabili sono costituite dagli ulteriori costi per lo svolgimento della mediazione (accordo al primo incontro, accordo agli incontri successivi, mancato accordo agli incontri successivi) e vengono calcolate in base al valore della controversia secondo la Tabella A del D.M. 150/2023, con le relative decurtazioni e le maggiorazioni di legge ivi riportate e sono derogabili.
 
COME SI CALCOLANO LE INDENNITA'
Per calcolare le indennità di mediazione basta effettuare questa semplice addizione:
Spese di avvio + spese di primo incontro + spese di notifica + spese variabili in base alle colonne 1, 2 o 3

Gli importi delle colonne 1,2 e 3 sono già comprensivi delle riduzioni di legge.
SPESE FISSE
Spese di avvio   Mediazioni obbligatorie   Mediazioni volontarie
  per le mediazioni fino a € 1.000   € 39,04   € 48,80
  per le mediazioni fino a € 50.000   € 73,20   € 91,50
  per le mediazioni superiori a € 50.0001
o di valore indeterminato
  € 107,60   € 134,20
Spese per il primo incontro   Mediazioni obbligatorie   Mediazioni volontarie
  per le mediazioni fino a € 1.000
o di valore indeterminato basso
  € 58,56   € 73,20
  per le mediazioni fino a € 50.000
o di valore indeterminato medio
  € 117,12   € 146,40
  per le mediazioni superiori a € 50.0001
o di valore indeterminato alto
  € 165,92   € 207,40
Spese di notifica                                                                          
  notifiche nazionali   € 15,00                                                                      
  notifiche all'estero   € 18,00                                                                      
  comunicazioni pec e e.mail   € 0,00                                                                      
SPESE VARIABILI 
Le tabelle sono riportate secondo le diverse ipotesi previste dal D.M. 150/2023:
1) Accordo al primo incontro
2) Incontri successivi al primo senza accordo
3) Incontri successivi al primo con accordo

Gli importi sono comprensivi di i.v.a., già decurtati di 1/5 in quanto materie obbligatorie e delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (art. 28, comma 5 D.M. 150/2023):
Scaglione 1) Accordo al primo incontro 2) Incontri successivi senza accordo 3) Incontri successivi con accordo
Obbligatorie Volontarie Obbligatorie Volontarie Obbligatorie Volontarie
  0 - 1.000   € 27    € 34,16   € 19    € 24,40    € 39    € 48,80
  1.001 - 5.000   € 55    € 68,32   € 39     € 48,80    € 78    € 97,60
  5.001 - 10.000   € 194    € 242,78   € 166    € 207,40    € 237    € 295,85
  10.001 - 25.000   € 355    € 444,08   € 312    € 390,40     € 420    € 524,60
  25.001 - 50.000   € 655    € 819,84   € 585     € 732    € 761    € 951,60
  50.001 - 150.000   € 1.122    € 1.403   € 1.005    € 1.256,60    € 1.298    € 1.622,60
  150.001 - 250.000    € 1.445    € 1.805,60   € 1.298    € 1.622,60    € 1.664    € 2.080,10
  250.001 - 500.000   € 2.518    € 3.147,60   € 2.274    € 2.842,60    € 2.884    € 3.605,10
  500.001 - 1.500.000   € 4.021    € 5.026,40   € 3.640    € 4.555,60    € 4.592    € 5.740,10
  1.500.001 - 2.500.000   € 4.772    € 5.965,80   € 4.323    € 5.404,60    € 5.446    € 6.807,60
  2.500.001 - 5.000.000   € 6.812    € 8.515,60   € 6.178    € 7.722,60    € 7.764    € 9.705,10
  oltre 5.000.000   * si applica un coefficiente dello 0,2% 
Mediazione contumaciale
In caso di assenza della parte chiamata nessuna ulteriore spesa è dovuta dalla parte istante.
         
NOTE 
Ismed applica le tariffe previste dalla Tabella A del D.M. 150/2023.
- Gli importi sono determinati ai sensi degli artt. 28-34 del D.M. 150/2023
- Gli importi fissi non sono derogabili
- Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro non sono rimborsabili.
MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI
- Le tariffe delle materie obbligatorie sono ridotte di 1/5
- Alle spese di mediazione per Accordo al primo incontro si applica la maggiorazione del 10% e successivamente la decurtazione delle spese di cui all'art. 28 comma 5 D.M. 150/2023.
- Alle spese di mediazione per gli incontri successivi si applica la decurtazione delle spese di cui all'art. 28 comma 5 D.M. 150/2023
- Alle spese di mediazione per Accordo in più incontri si applica la maggiorazione del 25% e successivamente la decurtazione delle spese di cui all'art. 28 comma 5 D.M. 150/2023. 
- Agli importi variabili può essere applicata la maggiorazione del 25% per complessità
INCENTIVI FISCALI
La Riforma prevede ulteriori incentivi fiscali, nonchè l'accesso al patrocinio a spede dello Stato per le parti non abbienti.
- Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
- Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.
DATI DI FATTURAZIONE E CREDITO D'IMPOSTA
Per l'emissione della fattura è necessario che le parti indichino i propri dati di fatturazione negli appositi campi contenuti nella Domanda di mediazione e nel Modulo di adesione del convenuto, già al momento del deposito.
Per accedere ai benefici previsti dal credito d’imposta il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione collegandosi alla piattaforma del sito www.giustizia.it mediante il seguente >link la fattura emessa da Ismed.
Ismed emette fattura nei confronti del soggetto che effettua il pagamento. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fattura a soggetti diversi dalle parti in mediazione potrebbe inficiare il riconoscimento dei benefici previsti dal credito d’imposta.
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