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Negoziare e ri-negoziare il conflitto: il Legislatore sceglie la Mediazione obbligatoria per ripartire dopo l'emergenza

La mediazione amplia l’elenco delle materie: è una scelta per alcuni versi inattesa ma certamente auspicata da tempo, quella operata dal Legislatore, che ha inteso inserire fra le materie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tutte le controversie generate dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali verificatesi in costanza di vigenza delle misure straordinarie adottate durante il periodo dell’emergenza sanitaria del Covid-19 e per contrastare la diffusione del virus. 
Immaginare una soluzione più agile, informale e celere rispetto al giudizio ordinario è la risposta per aiutare le imprese che durante il periodo del lockdown hanno sospeso l’attività o ne hanno dovuto drasticamente ridurre i ritmi a ripartire con maggiore slancio e fiducia.
Il D.l. n. 6/2020 all’art. 3 comma 6-ter ci dice che «Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda».
Nonostante qualche dubbio interpretativo dovuto alla formulazione del comma nella parte in cui si richiama la “valutazione” del ricorso alla mediazione obbligatoria, la norma prevede con lapalissiana chiarezza il preventivo e necessario esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Anche alla luce del comma 6- bis dell’art. 3 del citato decreto - che dà al giudice la possibilità di valutare come non gravi i motivi che hanno portato il debitore agli inadempimenti maturati in ragione del rispetto delle misure di contenimento (si pensi, ad esempio, alle situazioni per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, potenzialmente idonee a configurare ipotesi di risoluzione del contratto) - ben si comprende come una soluzione stragiudiziale (non alternativa, ma complementare al giudizio) possa contribuire in questo frangente a defatigare il carico accumulato a motivo di un periodo di sospensione processuale che si è protratta per un così lungo arco temporale.
C’è ancora da chiarire e armonizzare la nuova previsione normativa con gli istituti già esistenti, ci si chiede come porsi con le materie relative alla locazione ovvero all’affitto di ramo d’azienda già inserite nell’elenco di quelle obbligatorie ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del d.Lgs. 28/2010. O ancora quale istituto prediligere per le materie già soggette a negoziazione assistita ai sensi del D.l. n. 132/2014. Questioni, quelle ultime evidenziate, che da qui alle prossime settimane affronteremo più compiutamente, ma che ad una prima veloce lettura sembrerebbero far prevalere il ricorso alla mediazione civile e commerciale.
A rendere ragione dei tanti sforzi operati in questi anni per diffondere la cultura della mediazione, non è soltanto il riconoscimento della bontà dello strumento o il risultato deflattivo in termini di contenzioso e neppure l’evidente e oggettivo risparmio di tempo e costi che, come detto, contribuisce non poco alla ripresa dell’economia: a incoraggiare è il riconoscimento del valore sociale dell’istituto. 
Già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 226/2019 affermava che “solo nella mediazione, difatti, vi sarebbe un soggetto terzo e imparziale rispetto alle parti in conflitto” riconoscendo di fatto quel quid pluris rispetto alle altre forme di ADR che vede nella presenza del mediatore professionista un facilitatore che accompagna, coadiuvato dagli Avvocati assistenti, le parti nel raggiungimento di un accordo conciliativo condiviso, e per questo duraturo nel tempo. 
Il periodo che abbiamo vissuto non ha determinato solamente una crisi sanitaria ed economica che ha come precedenti solo la crisi finanziaria del 2007-08 e la Grande Recessione, ma anche una crisi sociale.
Non ci si stupisca se si parla di crisi sociale e relazionale in ambito d'impresa. Se è vero che risulta più immediato circoscrivere gli effetti del Coronavirus alla mera applicazione degli accordi commerciali nazionali ed internazionali e alla catena di ritardi, adempimenti parziali o impossibilità nell’esecuzione delle prestazioni, è altrettanto vero che dietro ogni singolo accordo commerciale vi è un rapporto relazionale fatto di affidabilità del partner, del fornitore o del conduttore che per anni hanno instaurato un rapporto di reciproca fiducia.
Il periodo di emergenza e il ricorso al distanziamento sociale come rimedio alla diffusione del COVID-19 ci hanno consegnato un modo più individualistico e distaccato di vivere i rapporti, anche lavorativi e commerciali, la mediazione in quest’ambito, può aiutare a superare le difficoltà operative e relazionali tra partners commerciali e può risolvere contenziosi di particolare complessità giuridica assolvendo alla sua funzione primaria che è quella di favorire, attivare o riattivare il dialogo fra le parti mediante la ricerca di soluzioni “tailor made”, che partendo dalle reali esigenze delle parti sono sostenibili nel tempo e garantiscono la prosecuzione dei legami nel lungo periodo. 
Anticipando la norma, già lo scorso anno Ismed e il DiGiES dell’Università Mediterranea hanno proposto a numerosi Avvocati, Dottori Commercialisti e rappresentanti delle PMI dell’area Metropolitana  il Corso di Alta Formazione gratuito per consulenti di impresa, con l’obiettivo di approfondire la mediazione di impresa come nuova opportunità professionale e opportunità di crescita economica per l’impresa.

In attesa della seconda edizione del Corso che partirà nel mese di Luglio 2020 in seno alla più ampia attività di formazione e ricerca scientifica dell’ADRMedLab e con particolare attenzione alla negoziazione e rinegoziazione dei contratti, accogliamo con favore l’allargamento delle materie che ci fa ben sperare sul passaggio dalla contingenza legata al periodo d’emergenza alla stabilizzazione dell’ampliamento delle materie, anche rispetto a tutte le controversie contrattuali in seno al mondo delle imprese.

Francesca Chirico
Amministratore Ismed
     
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