Chi siamo | Mediazione | MediaCall | Formazione | Arbitrato | ADRMedLab | Sedi
> ENTRA NELL'AREA RISERVATA
 
DALLA GIUSTIZIA ALTERNATIVA ALLA GIUSTIZIA COMPLEMENTARE
Un altro passo verso la Giustizia “senza aggettivi”
| Nota Osservatorio
Costanza Acciai
Il pensiero transumanista, oggi ampiamente discusso e noto, affonda le sue radici nella cosiddetta “singolarità tecnologica”, concetto elaborato dal matematico Vernor Vinge e descritto nel suo saggio "Technological Singularity” del 1993 in cui si afferma che “entro 30 anni avremo i mezzi tecnologici per creare un’intelligenza sovrumana. Poco dopo l’era degli esseri umani finirà".

Per singolarità tecnologica si intende il momento in cui il progresso tecnologico riuscirà a superare la capacità di comprensione e previsione degli esseri umani. La data di questo “sorpasso”, secondo alcuni futurologi si realizzerà nel 2045, quando la capacità di calcolo dei computer supererà quella dei cervelli umani. Si colloca in questo fatidico momento la fine della supremazia umana.

Forse siamo ancora lontani da una previsione così catastrofica, ma un fatto è certo: siamo tutti un po’ cyborg e la Giustizia non è poi così lontana dal metaverso.

La Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ), sempre più attiva dal 2016 in poi, ha adottato uno studio di fattibilità sulla possibile attuazione di un meccanismo di certificazione degli strumenti e dei servizi di intelligenza artificiale nell’ambito della giurisdizione .

Lo studio si basa sulla Carta della CEPEJ relativa all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata a dicembre 2018. Dopo consultazioni con tutti gli Stati membri e osservatori, lo studio di fattibilità dovrà essere seguito da un piano d’azione che la CEPEJ che avrebbe dovuto sottoporre all’esame del Comitato dei Ministri nel 2021, esame poi slittato al 2022 con ripresa e inserimento, nella 39’ riunione plenaria della commissione tenutasi il 6 e 7 dicembre 2022, di alcune interessanti notazioni1.

La CEPEJ ha inoltre adottato la tabella di marcia del suo Gruppo di lavoro sulla cybergiustizia e sull’intelligenza artificiale. Il lavoro svolto nel campo della digitalizzazione della giustizia mira a fornire ai tribunali europei nuovi strumenti concreti in quest’area, che sono diventati ancora più necessari nel periodo di emergenza sanitaria e chiusura dei tribunali.

Dopo l’iniziale entusiasmo che ha caratterizzato la fase di avvio dei sistemi telematici per il processo, tuttavia, molti richiami alla prudenza, nel segno del rispetto dei principi fondamentali della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e in particolare quelli del suo articolo 6 si sono levati da più parti.

E’ comunque noto come ormai nel nostro paese, così come nel resto d’Europa, si parli di Giustizia predittiva e che avvocati robot si apprestino, se pur a titolo sperimentale, a fare il loro ingresso nelle nostre realtà.

Non si tratta ormai, come molti anni orsono aveva intuito Vittorio Frosini2 e come alcuni anni dopo aveva chiosato Maurizio Lupoi3, di informatica del diritto ma di vera e propria cybergiustizia.

Nella sua opera Frosini riprende la definizione di diritto di Norbert Wiener4: “i problemi giuridici sono per loro natura problemi di comunicazione e di cibernetica, e cioè sono problemi relativi al regolato e ripetibile governo di certe situazioni critiche”.

E che la soluzione di una situazione critica potesse rinvenirsi in un modello matematico è idea che si rinviene già in Leibniz. Nel 1666, da parte da parte di Leibniz si evidenziava la possibilità di utilizzare modelli di giustizia predittiva basati sull’utilizzo di modelli matematici. Secondo il filosofo5, nel futuro, non sarebbe stato necessario un processo per risolvere una disputa, ma si sarebbe potuto direttamente procedere ad un calcolo. Già nel XVII secolo dunque, egli immaginava una calcolabilità delle controversie tramite modelli matematici6; ciò avrebbe determinato una maggiore prevedibilità delle possibili soluzioni.

Due secoli dopo Max Weber sosterrà che la certezza del diritto altro non è se non la prevedibilità dell’esito giudiziale; secondo il pensiero del padre della sociologia, l’economia moderna può crescere tramite contratti, ma questi esigono un funzionamento del diritto calcolabile secondo regole razionali: la razionalità formale passa dalla calcolabilità completa dell’ordinamento giuridico7.

Dobbiamo quindi prepararci ad affidare le nostre controversie civili e commerciali ad un calcolatore che applichi in modo anodino e impersonale un summum jus immobile ed indifferente a tutto ciò che muove un conflitto fra parti? Dobbiamo forse assistere impotenti al tramonto del diritto vivente?

Indubbiamente non si deve resistere in maniera aprioristica, acritica ed anacronistica ad ogni forma di progresso che possa giovare alla speditezza dei processi civili e che agevoli l’eliminazione di ben note disparità di giudizio fra Corti Territoriali e, a volte, fra Sezioni delle medesime Corti. Certo, tuttavia non si deve abdicare totalmente alla componente umana ed emotiva che connota ogni controversia.

Tutto ciò senza contare che, all’interno del sistema giuridico, agiscono comunque concetti e principi di natura soggettiva difficilmente predeterminabili, come, per limitarci al diritto civile, l’intenzione delle parti contraenti ex art. 1362 c.c., oppure clausole “valoriali”8 generali come la buona fede ex art. 1375 c.c. oppure, ancora, la meritevolezza dell’interesse della parte contraente ex art. 1322, co. 2, c.c.

Si tratta di concetti, valori e principi difficilmente affidabili a formule matematiche che prescindano dal “prudente apprezzamento” del giudice in relazione al caso concreto e che si dubita possano essere risolti attraverso algoritmi.

Rimane, certamente, il rischio che le controversie, come sulla scena di Antigone, si muovano sempre di più tra e  con la disumanizzazione della giurisdizione che il prevalere del secondo concetto, inevitabilmente. comporta.
E’ dunque da una riflessione profonda sul concetto di “giustizia” che deve muovere l’analisi di un fenomeno che inevitabilmente avrà importanti ricadute sul tessuto sociale, su rapporti economici, commerciali ed interpersonali.

Si accompagna sempre più frequentemente la parola “Giustizia” con aggettivazioni che tendono a connotarne le caratteristiche, l’ambito operativo, i momenti di esercizio, l’incidenza su particolari situazioni e l’efficacia; il sito inspirassion.com9 individua ben 358 aggettivi che possono accompagnare il sostantivo.

L’interrogativo fondamentale è però quello che investe l’essenza stessa del concetto: può esistere una Giustizia senza aggettivi?

E’ molto difficile rispondere e si deve sin da subito dire che un esame storico filosofico del pensiero conduce alla conclusione che non possa esistere un “universale assoluto” di Giustizia; tuttavia la ricerca di un concetto condiviso, che risponda alle diverse prospettive di chi lo ricerca non può che apportare beneficio all’intero “sistema” che intorno ad esso gravita.

Così come efficacemente suggerito dall’allora Presidente della Corte Costituzionale M. Cartabia nella lectio magistralis di inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 RomaTre10 è il pensiero classico greco a guidare l’analisi e non per un conservatorismo culturale che mal sembra adattarsi alle esigenze del mondo attuale, quanto, piuttosto per la necessità che “«nella natura umana e nelle umane società ci sia un sostrato immutabile», che legittima anche noi, donne e uomini del XXI secolo, a «porre agli antichi le domande che appaiono più pertinenti a noi moderni».”11

Per gli antichi Greci la giustizia consiste nella conformità a un ordine naturale voluto dagli dei, in virtù del quale ogni cosa ‒ dagli astri nel cielo agli organi nel corpo umano, dall'individuo nella famiglia al cittadino nello Stato ‒ occupa un posto determinato e svolge una specifica funzione. Esiste dunque un ordine naturale delle cose, una “legge” che assegna a ogni elemento il suo ruolo: e la giustizia consiste nell'adeguarsi a quell'ordine naturale, a quella legge. Secondo una simile visione Giustizia, legge e natura coincidono, o dovrebbero tendenzialmente coincidere.

Sin dai poemi omerici emerge una fede indiscussa nella giustizia come fondamento di ogni più alta forma della vita umana. Nel pensiero di Omero, infatti, “dike” era la linea di demarcazione tra la barbarie e la civiltà.
Secondo Esiodo (VII sec a.C) Giustizia, fanciulla figlia di Zeus, quando qualcuno la offende, va a sedersi accanto al padre e denuncia ad alta voce la mente malvagia degli uomini affinché “il popolo paghi le scelleratezze dei re, che hanno pensieri portatori di dolore e torcono i loro giudizi dal retto percorso con parole tortuose. Tenete presente questo, o re, e raddrizzate i vostri discorsi, voi mangiatori di doni! Mettete da parte una volta per tutte gli storti giudizi” chiarendo che una cosa è l’amministrazione della legge degli uomini, altra è la giustizia.12
Due secoli più tardi, La tragedia che chiude l’Orestea, marca distintamente il confine tra giustizia vendicativa e giustizia condivisa:
Senza freno di leggi non lodare la vita, né senza libertà. Sempre il giusto mezzo prevalga. Questo volle il dio, che i casi diversi diversamente sorveglia e dirige. E sia qui ripetuto il detto: «Di Empietà verissima figlia è Tracotanza». Da equilibrio di mente nasce felicità a tutti cara, da tutti desiderata. (Eschilo Eumenidi strofe III).

Ma se la Giustizia è espressione dell’armonia divina, la sua interpretazione terrena non può che risentire dei limiti propri dell’uomo, frammentandosi in molte “giustizie” dalle funzioni e dalle caratteristiche diverse.

Tutte queste “giustizie” tendono comunque, per una o per altra via, a mantenere quell’armonia che gli uomini sono capaci di guastare con la corruzione, il sopruso, il conflitto; ma guai se ciascuna di esse procedesse per la sua strada ignorando le altre: quel “giusto mezzo” invocato dal coro delle Eumenidi non si troverebbe mai.

La più efficace sintesi di quest’idea si rinviene, a mio avviso, in un’opera pittorica che si può ammirare a Padova, nella celebre Cappella degli Scrovegni. Nel 1306 Giotto di Bondone raffigurò, tra l’altro, in quella che è considerata una delle sue opere principali, le sette virtù teologali. Fra queste la sola Giustizia siede su un trono, disarmata della spada tranchante, con gli occhi ben aperti, priva quindi della benda che la acceca nell’iconografia tradizionale ed è rappresentata come una donna dalle linee morbide, col volto serenamente sorridente che reca una bilancia in perfetto equilibrio sui due piatti della bilancia due figure rappresentano la giustizia distributiva e la giustizia commutativa. Non solo la Giustizia non è bendata, ma col suo quieto sorridere mostra di vederci bene. D’altronde per garantire la “giustizia nel caso concreto”, applicando quell’aequitas (cardine della giustizia civile nel medioevo) in grado anche di derogare alla dura lex pur di garantire la vittoria processuale del “giusto”, ella non può fare altro che guardare attentamente i due contendenti e scegliere ponderatamente, così da salvaguardare, sotto la sua egida, lo sviluppo di una comunità ben ordinata e prospera, come mostra il fregio sottostante alla sua figura.

Ritengo che questo sia il segnale positivo che la recente riforma Cartabia ha marcato con la maggiore processualizzazione della mediazione civile e commerciale, non più vista nell’ottica di una pur necessaria deflazione del contenzioso, bensì trasportata sul piano degli strumenti processuali per la definizione della controversia anzi per la migliore delle definizioni possibili.

Così come le parti del caso concreto, con i loro interessi, le loro aspirazioni, aspettative e limiti, in una parola così come le persone sono le reali protagoniste della controversia, è necessario che il loro potere e la loro capacità di gestire questi interessi e obiettivi venga affidata in prima battuta alla loro autonomia, correttamente inquadrata nell’ambito della legge e coadiuvata nel reperimento di una soluzione che può anche prescindere dal limite della stretta applicazione delle norme cui non spetta l’esclusiva della realizzazione della Giustizia.

Ecco perché è nell’idea di complementarietà piuttosto che di alternatività fra le varie forme di giustizia che umanità e legge, cooperazione e applicazione delle norme, coesistenzialità e rispetto dei diritti riusciranno a comporre quell’armonia cui ogni sistema giustizia deve aspirare.
 

 
 1Si vedano il punto 2 ed il punto 4 del verbale di adunanza: “Artificial intelligence took note of the progress in the implementation of the “Revised Roadmap for ensuring an appropriate follow-up of the CEPEJ Ethical Charter on the use of artificial intelligence in judicial systems and their environment”1 and, in particular, of the first assignments of the Advisory Bureau on Artificial Intelligence (AIAB), of its composition, and of the launch of the Resource Centre on Cyberjustice and Artificial Intelligence. 4. Cyberjustice tooknote of the ongoing work in the CEPEJ-GT-CYBERJUSTon the revision of the ICTindex, developed in the framework of the evaluation process of judicial systems and implemented under the authority of the Working Group on Evaluation (CEPEJ-GT-EVAL), judicial electronic auctions, public case law databases, and online alternative dispute resolution; took note of the activities of the European Cyberjustice Network, invited the Member States to make the best use of it, and encouraged those who have not yet designated members of the network to do so before the 3rd annual meeting to be held on 23 November 2023.
2Ci si riferisce qui al saggio originale del 1968 Cibernetica diritto e società poi integrato nella sua edizione definitiva nel 1973 (Milano).
3Maurizio Lupoi (Giuscibernetica, informatica giuridica. Problemi per il giurista, estro da Quaderni del Foro Italiano, Roma, Società editrice del «Foro Italiano », 1970, pp. 79
4in “Introduzione alla cibernetica” (1950)
5Leibniz, G.W., Dissertatio de Arte combinatoria, (1666)
6secondo John W. Cain, Mathematical Models in the Sciences, in Molecular Life Sciences un modello matematico è la “rappresentazione quantitativa di un fenomeno naturale”, intesa a verificarne la prevedibilità.
7Weber, M., Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen, Tübingen, 2001, 40; v. anche Economia e società, II, Milano, 1974, 17
8Viola, L., Interpretazione della legge con modelli matematici,
9https://inspirassion.com/it/adj/giustizia
10M. Cartabia Una parola di giustizia.Le Eumenidi dalla maledizione al logos Roma 2020
11Ibidem con cit. di M.Bloch in virgolettato.
12Esiodo, Le Opere e i Giorni 260-264
     
MEDIAZIONE
Domanda di mediazione
Mediatori Ismed
Modulistica e regolamento
Giurisprudenza e news
Tariffe di mediazione
Privacy
MEDIAZIONE AL TELEFONO
La mediazione telefonica in tre passi
Domanda di mediazione
Regolamento e Normativa
Tariffe di mediazione
ARBITRATO
Avvia l'arbitrato
Regolamento arbitrale
Codice deontologico
Costi arbitrato
Elenco arbitri
Clausole compromissorie
FORMAZIONE
Corsi per mediatore civile
Corsi per mediatore familiare
Corsi per amministratori di condominio
Corsi per Procuratore sportivo
Corsi per Curatore fallimentare
ISMED GROUP s.r.l.
Camera Arbitrale
Istituto di Alta Formazione
Organismo di mediazione e Ente di formazione
accreditato dal Ministero della Giustizia
Iscritto al n. 945 del ROM e al n. 423 dell’EEF

Contatti