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ESENZIONI FISCALI
| Nota
Osservatorio |
| Le esenzioni per la
mediazione non vengono eliminate: confluiscono nell’art.191
del Testo Unico sull’imposta di registro |
Con il
decreto legislativo n. 123/2025 è stato adottato il nuovo
Testo Unico sull’imposta di registro e altri tributi
indiretti, che riordina e coordina la normativa vigente. Le
agevolazioni fiscali previste per il procedimento di
mediazione non sono soppresse: sono state trasferite
integralmente nell’art.191 del Testo Unico, mantenendo
invariato il contenuto sostanziale delle disposizioni
originarie.
Cosa prevede la norma
trasferita
Contenuto mantenuto:
restano confermate l’esenzione dall’imposta di bollo e da
ogni spesa per gli atti, i documenti e i provvedimenti
relativi alla mediazione, nonché l’esenzione dall’imposta di
registro per il verbale e l’accordo di conciliazione fino a
€100.000, con imposta dovuta solo sulla parte eccedente.
Effetto pratico: non cambia la
portata delle agevolazioni; cambia solo il riferimento
normativo da citare nei verbali, nelle convocazioni, negli
accordi e negli atti notarili.
Riferimenti operativi
per gli avvocati
Citazione normativa: in
futuro occorrerà richiamare l’art.191 del Testo Unico
sull’imposta di registro anziché l’art.17 del d.lgs. .
28/2010.
Validità delle
agevolazioni
le esenzioni restano operative nei termini e nei
limiti già previsti dalla disciplina previgente.
La decorrenza
L’entrata in vigore del
Testo Unico è stata prorogata al 1° gennaio 2027 con il
Decreto Milleproroghe del 31.12.2025; pertanto, fino a
quella data permangono i riferimenti formali previsti dalla
normativa vigente, anche se sui portali ufficiali alcuni
commi risultano già segnati come abrogati.
Qui la proroga
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/31/25G00213/sg |
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