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Il rifiuto “a prescindere”
di una delle parti durante il primo incontro informativo non
può considerarsi effettivo svolgimento della mediazione ed è
una condotta contraria alla legge |
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Se dovesse passare il principio
del rifiuto “a prescindere” alla mediazione nelle materie
per le quali è obbligatoria, verrebbe meno lo spirito della
stessa legge della mediazione, nata per costituire un
sistema di riduzione del contenzioso giudiziario in aderenza
con quanto stabilito dalla direttiva 2008/52/CE recepita,
appunto, dal D. Lvo 28/2010 e successive modifiche e
integrazioni introdotte dal legislatore nazionale, che ha a
sua volta recepito le direttive provenienti dalla famosa
sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale (cfr. in tal
senso Trib. Firenze, II Sez. Civ., sentenza 19.3.2014,
estensore dott. L. Breggia).
Lecce, 6.11.2014
R.G. ….. /2014 |
UFFICIO DEL GIUDICE
DI PACE DI PAVIA
Sezione III Civile
Avv. Giuseppe Paparella |
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BANCA omissis in persona
dell’amministratore p.t.
rappresentata e difesa dall’avv.omissis
contro
la società omissis, in persona del l.r.p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati omissis, convenuta –
opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2014
emesso dal Giudice di Pace di Lecce.
Conclusioni delle parti. (…omissis…) |
Svolgimento del processo |
omissis |
motivi della decisione |
La questione riveste particolare
importanza attesa la novità della questione.
Va precisato, altresì, che la causa è stata introitata
all’esito della prima udienza di comparizione in quanto la
natura della controversia e la documentazione in atti
impongono una disamina esclusivamente in punto di diritto.
Entrando nel merito della questione, le norme di riferimento
sono costituite dall’art. 5, comma 2 – bis, del D. L.vo
28/2010, introdotto dal D.L. 69/2013, convertito con
modifiche dalla Legge 98/2013, a mente del quale “Quando
l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale la condizione si
considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore
si conclude senza l’accordo”, e dal successivo art. 17,
comma 5 ter, a mente del quale “Nel caso di mancato accordo
all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per
l’organismo di mediazione”.
La vicenda trae spunto dalla istanza di mediazione proposta
dalla opposta, avente ad oggetto un contratto bancario, in
particolare un contratto di mutuo fondiario (cfr. istanza di
mediazione presente nel fascicolo del procedimento
monitorio).
La materia, come noto, rientra tra le ipotesi di mediazione
obbligatoria, a pena di improcedibilità dell’eventuale
futura azione giudiziaria, individuate dall’art. 5 del D.
L.vo 28/2010, così come modificato dal D.L. 69/2013
convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013.
Nell’istanza di mediazione, inoltre, si legge che l’attore,
posto quanto desumibile dalla sentenza n. 350/2013 emessa
dalla Corte di Cassazione, avrebbe diritto al rimborso di
somme che, però, non quantifica.
Ciò significa che l’opposta non avanza una istanza di
mediazione immediata, quantificando l’importo di cui assume
di aver diritto alla restituzione, bensì una istanza di
mediazione volta all’accertamento del proprio diritto al
fine di poter ottenere un risultato positivo dalla
mediazione.
Nel verbale di mediazione di primo incontro del 20.9.2013,
il mediatore non avanza una proposta di accordo ma, in
aderenza alla richiesta dell’istante, avanza una proposta di
accertamento dell’istanza mediante “…la nomina di un CTU
finalizzata ad accertare conesattezza le richieste di parte
istante”, così come gli è consentito dall’art. 8, comma 4,
D. Lvo 28/2010.
Una proposta di tal fatta non può essere elevata a proposta
di accordo non accettata da Banca XXXXXXX.
In altre parole, la proposta del mediatore, nel caso di
specie, non costituisce proposta di accordo rifiutabile ex
art. 17, comma 5 ter, D. L.vo 28/2010, ma proposta di
accertamento della fondatezza della domanda ex art. 8, comma
4, stesso decreto, negata senza giustificato motivo dalla
Banca , con conseguente danno a carico dell’istante, il
quale ha agito in sede di mediazione ai sensi del citato
art. 5, comma1, senza avere la possibilità di accertare, per
volontà della parte convenuta, la fondatezza della propria
pretesa, costringendolo, se ha inteso proseguire, ad
esercitare identica azione in sede giudiziale col rischio di
dover tornare in sede di mediazione se il giudice di primo
grado dovesse ritenere che la mediazione di fatto, pur se
formalmente esperita, non è stata compiuta (cfr, art. 5,
comma 1 bis, D. Lvo 28/2010, come modificato dal D.L.
69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013,
nella parte in cui recita che il Giudice “…allo stesso modo
provvede quando la mediazione non è stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione”) e
che, dunque, la mediazione di fatto non vi è stata per
mancata adesione all’accertamento della fondatezza della
domanda (art. 8, comma 4) e non per mancato accordo
(combinato disposto degli artt. 5, comma 2 bis e 17, comma 5
ter).
Peraltro se dovesse passare il principio del rifiuto “a
prescindere” alla mediazione nelle materie per le quali è
obbligatoria, verrebbe meno lo spirito della stessa legge
della mediazione, nata per costituire un sistema di
riduzione del contenzioso giudiziario in aderenza con quanto
stabilito dalla direttiva 2008/52/CE recepita, appunto, dal
D. Lvo 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
modifiche ed integrazioni introdotte dal legislatore
nazionale, che ha a sua volta recepito le direttive
provenienti dalla famosa sentenza n. 272/2012 della Corte
Costituzionale (cfr. in tal senso Trib. Firenze, II Sez.
Civ., sentenza
19.3.2014, estensore dott. L. Breggia).
In conclusione, se la mediazione in determinate materie è
obbligatoria, deve essere esperita e definita o con
l’accordo o con il mancato accordo anche al primo incontro,
purché, in tale ultimo caso, vi sia una proposta di accordo
di una delle parti piuttosto che del mediatore, non accolta
da una delle parti comparse.
Ciò posto, l’opposizione della Banca non può essere accolta
giacché il suo rifiuto a proseguire nella mediazione,
peraltro non manifestato nel corso del primo incontro ma con
un fax spedito il giorno successivo, non rientra
nell’ipotesi di mancato accordo al primo incontro,
rifiutabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 5
comma 2 bis e 17 comma 5 ter, D. L.vo 28/2010, né rientra
tra le ipotesi di ingiustificato motivo a partecipare alla
mediazione, quanto, piuttosto, nel porre in atto un
arzigogolato sistema che si colloca nella zona d’ombra del
D. L.vo 28/2010, compresa tra la partecipazione alla
mediazione per evitare la dichiarazione di “ingiustificato
motivo a partecipare alla mediazione stessa” e la mancata
accettazione della proposta di accordo al primo incontro per
evitare il pagamento delle spese della mediazione.
Ebbene, poiché tale terza via non è contemplata dalla
normativa della mediazione, l’opposizione va rigettata e
confermato il decreto ingiuntivo opposto giacché l’attività
di mediazione è stata comunque avviata e svolta nel corso
del primo incontro ed interrotta ingiustificatamente
dall’opposta.
Da quanto precede vi sarebbero pure i presupposti per la
lite temeraria intentata dall’opponente, tuttavia, attesa,
come detto, la novità della questione e la zona d’ombra, in
relazione alla questione trattata, del D. L.vo 28/2010, si
ritiene di rigettare la domanda in tal senso formulata
dall’opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da
dispositivo in aderenza a quanto previsto dal D.M. 55/2014. |
P.Q.M. |
Il Giudice di Pace di Lecce definitivamente pronunciando
sull’opposizione formulata da Banca omissis nei confronti
della società omissis, così dispone:
rigetta l’opposizione in quanto infondata e conferma il
decreto ingiuntivo n. 883/2014;
condanna l’opponente al pagamento delle spese e competenze
del presente giudizio di opposizione che quantifica in euro
225,00 per la fase di studio, euro 240,00 per la fase
introduttiva ed euro 350,00 per la fase decisionale svolta
all’udienza del 6.11.2014, così per complessivi euro 815,00
oltre rimborso forfettario al 15% iva e cap come per legge. |
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Lecce, 6.11.2014
Il Giudice di Pace, Avv. Giuseppe Paparella |
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