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Sanzioni a favore
dell’Erario se le parti non aderiscono alla mediazione e non
partecipano personalmente. |
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TRIBUNALE DI CASSINO
Il Giudice dott. Filippo Giuseppe Capuzzi |
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Ordinanza |
Il Giudice, lette le richieste ed allegazioni delle
parti;
Rilevato che allo stato non sussistono sufficienti elementi
a conforto del provvedimento interdittale opposto, fondato
su documenti inidonei, in presenza dell’opposizione, a
rendere esecutivo il decreto ingiuntivo de quo;
Che, stante l’articolata opposizione, peraltro fondata in
parte su prova scritta, la causa deve ritenersi comunque non
di pronta soluzione e necessiterà di adeguata istruzione
probatoria, |
P.Q.M. |
Rigetta l’istanza di concessione della clausola di
provvisoria esecuzione del decreto opposto;
Visto il D.lgs 28/2010 e le successive integrazioni e le
attuali modifiche legislative, dichiara improcedibile, allo
stato, il presente giudizio di opposizione;
Concede termine, alle parti, di giorni quindici per la
presentazione dell’apposita istanza presso Organismo di
mediazione costituito nel circondario del Tribunale di
Cassino, a decorrere dal giorno 03 novembre 2014;
Avvisa le parti che il verbale di mediazione con
esito negativo, senza la partecipazione delle parti
personalmente (nella specie i legali rappresentanti
delle persone giuridiche muniti degli idonei poteri)
o tramite procuratori speciali ad hoc o che comunque abbiano
dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell’un caso
ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell’altro caso
produttivo di sanzioni, a favore dell’Erario e dell’altra
parte, come previsto dalla legge;
Nella denegata ipotesi di mancato accordo, ove non sia
dipeso da comportamenti sleali delle parti, fissa nuova
udienza per il prosieguo al 09 giugno 2015, h.12,00.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, il
riordino del fascicolo cartaceo e l’aggiornamento dei dati
telematici. |
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Cassino, 08/10/2014
Il Giudice, Dott. Filippo Giuseppe Capuzzi |
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