|
La mediazione obbligatoria
si applica anche nel procedimento sommario di cognizione in
quanto “non è il rito che determina l’obbligatorietà del
procedimento di mediazione, bensì la natura della
controversia”. |
|
|
TRIBUNALE DI TORINO
Sezione III Civile
Dott. di Capua |
|
Il giudice istruttore,
lette le sei memorie depositate dalle parti ai sensi
dell’art. 183 co. 6° c.p.c.
ed esaminati i documenti anche contabili con esse prodotti,
sciogliendo la riserva automaticamente assunta il
27/11/2013, |
ORDINANZA |
– Rilevato che, con ricorso datato 19.03.2014 depositato
presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
23.03.2014, il Condominio (…), in persona
dell’Amministratore pro tempore sig. C. A. ha instaurato
procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e
seguenti c.p.c. nei confronti dei signori C. F. e B. D.,
chiedendo di accertare la mancata demolizione e rimozione
delle opere realizzate da questi ultimi all’interno del
locale sottotetto del fabbricato sito in Via (…) entro il
28.02.2010 e di condannarli alla rimozione del manufatto
ripristinando lo status quo ante;
– rilevato che, con decreto datato 20.10.2014, il Giudice
Designato ha fissato udienza di comparizione al 23.03.2015,
assegnando alla parte convenuta termine per la sua
costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima
dell’udienza e mandando alla parte ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla parte convenuta almeno trenta giorni
prima della data fissata per la sua costituzione;
– rilevato che la parte convenuta si è costituita eccependo
l’improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo
stato esperito il procedimento di mediazione previsto dal
d.lgs. n. 28/2010;
– rilevato che, secondo la giurisprudenza che appare
prevalente, anche nel processo sommario di cognizione di cui
all’art. 702 bis c.p.c. trova applicazione la mediazione
obbligatoria, non essendo il rito a determinare
l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la
natura della controversa (cfr. in tal senso: Tribunale
Varese, sez. I,
20 gennaio 2012 in Giur. merito 2012, 5, 1077; Tribunale
Genova, 18 novembre 2011 in Giur. merito 2012, 5, 1080);
– rilevato che la presente causa ha ad oggetto una
controversia in materia di condominio;
– rilevato che, conseguentemente, trova applicazione l’art.
5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 (inserito dall’art. 84,
comma 1, lett. b, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi
del quale:
“1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione
relativa a una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e
sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre
2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione
dell’articolo 128 – bis del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per
le materie ivi regolate. L ’esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i
quattro anni successivi alla data della sua entrata in
vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di
entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero
della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale
sperimentazione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi
che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa,
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 6 . Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma
non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e
140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;
– rilevato che, pertanto, deve assegnarsi alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione e fissarsi la successiva udienza dopo
la scadenza del termine di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2010
(come sostituito dall’art. 84, comma 1, lettere f ed f –
bis, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi
del quale:
“1. Il procedimento di mediazione ha una durata non
superiore a tre mesi. 2. Il termine di cui al comma 1
decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione,
ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il
deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice
dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del
settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai
sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a
sospensione feriale.”; |
P.Q.M. |
Assegna alle parti termine di quindici giorni decorrente
dalla comunicazione della presente Ordinanza per la
presentazione della domanda di mediazione, ai sensi
dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Fissa la successiva udienza a venerdì 16 ottobre 2015 ore
09,30,
autorizza il ritiro dei rispettivi fascicoli.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza
alle parti. |
Torino, 23/03/2015
Il giudice Di Capua |
|