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La mediazione obbligatoria si applica anche nel procedimento sommario di cognizione in quanto “non è il rito che determina l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversia”.
 

TRIBUNALE DI TORINO
Sezione III Civile
Dott. di Capua
 
Il giudice istruttore,
lette le sei memorie depositate dalle parti ai sensi dell’art. 183 co. 6° c.p.c.
ed esaminati i documenti anche contabili con esse prodotti,
sciogliendo la riserva automaticamente assunta il 27/11/2013,
ORDINANZA
– Rilevato che, con ricorso datato 19.03.2014 depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 23.03.2014, il Condominio (…), in persona dell’Amministratore pro tempore sig. C. A. ha instaurato procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. nei confronti dei signori C. F. e B. D., chiedendo di accertare la mancata demolizione e rimozione delle opere realizzate da questi ultimi all’interno del locale sottotetto del fabbricato sito in Via (…) entro il 28.02.2010 e di condannarli alla rimozione del manufatto ripristinando lo status quo ante;
– rilevato che, con decreto datato 20.10.2014, il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione al 23.03.2015, assegnando alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima dell’udienza e mandando alla parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla parte convenuta almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione;
– rilevato che la parte convenuta si è costituita eccependo l’improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010;
– rilevato che, secondo la giurisprudenza che appare prevalente, anche nel processo sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c. trova applicazione la mediazione obbligatoria, non essendo il rito a determinare l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversa (cfr. in tal senso: Tribunale Varese, sez. I,
20 gennaio 2012 in Giur. merito 2012, 5, 1077; Tribunale Genova, 18 novembre 2011 in Giur. merito 2012, 5, 1080);
– rilevato che la presente causa ha ad oggetto una controversia in materia di condominio;
– rilevato che, conseguentemente, trova applicazione l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 (inserito dall’art. 84, comma 1, lett. b, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale:
“1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128 – bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L ’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 . Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;
– rilevato che, pertanto, deve assegnarsi alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissarsi la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall’art. 84, comma 1, lettere f ed f – bis, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale:
“1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.”;
P.Q.M.
Assegna alle parti termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione della presente Ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Fissa la successiva udienza a venerdì 16 ottobre 2015 ore 09,30,
autorizza il ritiro dei rispettivi fascicoli.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Torino, 23/03/2015
Il giudice Di Capua
     
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