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Opposizione a decreto ingiuntivo: l'opponente diserta la mediazione ed il giudice dichiara l'opposizione improcedibile.
 

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Firenze
sez. III civile
sentenza 21/04/2015
 
Con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudicante, analizzando il disposto di cui all’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, aderisce all’orientamento secondo cui, in caso di omessa mediazione, la sanzione dell’improcedibilità non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì la stessa opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
 
Ciò, sulla base dei seguenti rilievi:
tale tesi interpretativa è l’unica che, sotto il profilo sistematico, si armonizza con i principi generali in materia di effetti della inattività delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che valorizza la stessa ratio deflattiva del procedimento di mediazione;
non sono ricavabili elementi ermeneutici decisivi in senso contrario dal disposto di cui all’art. 5, comma 4, D.lgs. n. 28/2010, laddove, in tema di mediazione obbligatoria ante causam, si esclude l’esperimento di tale incombente “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanza di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”: al riguardo, osserva il Giudice, non è condivisibile porre l’onere della mediazione a carico del creditore opposto (attore sostanziale) in quanto:
o la medesima disciplina è prevista anche per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che “se la intenzione del legislatore fosse stata quella di onerare senza eccezioni l’attore sostanziale il richiamo al giudizio di opposizione sarebbe del tutto incongruo”;
o tale norma può ritenersi applicabile all’opponente solo in caso in cui questi proponga domanda riconvenzionale (e sia, quindi attore in riconvenzionale): diversamente, infatti, ciò sarebbe stato senz’altro espressamente chiarito;
diversamente, si porrebbe a carico dell’ingiungente, “in contrasto con le regole processuali proprie del rito, l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto” (si veda, da ultimo, Trib. Nola 24.2.2015).
Ciò premesso, il Giudice afferma che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può dirsi assolta la condizione di procedibilità dell’opposizione qualora parte opponente, pur ritualmente invitata al procedimento di mediazione, non vi abbia partecipato.
in particolare:
il “primo incontro” cui allude l’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, non può che essere quello delle parti, cioè di tutte le parti del giudizio, avanti al mediatore: a tale incontro “deve non solo procedersi ad opera del mediatore ad una attività informativa circa la funzione e la modalità della mediazione, ma anche effettuarsi una vera e propria attività di mediazione di merito sulle questioni oggetto di lite, salva la facoltà delle parti di non procedere oltre nella mediazione, ove non sia raggiunto accordo al primo incontro” (si veda al riguardo Trib. Firenze, 19.3.2014); diversamente, “assumendo che il primo incontro possa avere mera funzione informativa, il processo civile verrebbe a subire un intralcio per l’espletamento di un incombente meramente burocratico”;
da ciò consegue che la parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità ha l’onere di partecipare al primo incontro avanti al mediatore;
la parte onerata nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opponente;
ciò non solo quando, come di solito accade, la stessa abbia promosso tale procedimento, ma anche quando lo stesso sia stato in concreto attivato dalla controparte (esperire una procedura non equivale ad avviarla, “bensì a compiere tutto quanto necessario perché la stessa raggiunga il suo esito fisiologico, che nel caso della mediazione coincide, quantomeno, con il primo incontro avanti al mediatore”);
a diversa conclusione non può giungersi nemmeno valorizzando il disposto di cui all’art. 8, comma IV-bis, d.lgs. n. 28/2010, disposizione che, alla luce della ratio della sanzione della improcedibilità e della efficacia deflattiva dell’istituto, “va invece letta nel senso che essa sia applicabile esclusivamente nei confronti della parte che non è onerata ex lege, sotto comminatoria di improcedibilità, all’esperimento della mediazione” (in senso contrario si veda Trib. Taranto, 16.4.2015;
difatti, “la logica dell’istituto, finalizzato a favorire una soluzione conciliativa della controversia con evidenti vantaggi deflattivi per il sistema giudiziario” risiede nell’onerare chi intende far valere in giudizio un diritto, quindi nella specie propone opposizione a decreto ingiuntivo, “non solo a promuovere la mediazione, ma anche a partecipare al relativo procedimento al fine di rendere possibile un accordo tra le parti in quella sede”; non sarebbe quindi ragionevole ritenere applicabili le sole sanzioni di cui all’art. 8 in caso di mancata partecipazione alla mediazione della parte che ha l’onere di esperire il procedimento mediatorio;
pertanto, va in conclusione “sanzionato con l’improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege che, a prescindere dalla attivazione o meno del procedimento da parte sua, non lo coltiva non comparendo al primo incontro avanti al mediatore”.
     
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