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Opposizione a decreto
ingiuntivo: l'opponente diserta la mediazione ed il giudice
dichiara l'opposizione improcedibile. |
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Firenze
sez. III civile
sentenza 21/04/2015 |
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Con riferimento al procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo, il giudicante, analizzando il disposto di cui
all’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, aderisce
all’orientamento secondo cui, in caso di omessa mediazione,
la sanzione dell’improcedibilità non va a colpire la pretesa
creditoria azionata in via monitoria, bensì la stessa
opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto
ingiuntivo. |
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Ciò, sulla base dei seguenti
rilievi: |
tale tesi interpretativa è l’unica
che, sotto il profilo sistematico, si armonizza con i
principi generali in materia di effetti della inattività
delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
e che valorizza la stessa ratio deflattiva del procedimento
di mediazione;
non sono ricavabili elementi ermeneutici decisivi in senso
contrario dal disposto di cui all’art. 5, comma 4, D.lgs. n.
28/2010, laddove, in tema di mediazione obbligatoria ante
causam, si esclude l’esperimento di tale incombente “nei
procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino
alla pronuncia sulle istanza di concessione e sospensione
della provvisoria esecuzione”: al riguardo, osserva il
Giudice, non è condivisibile porre l’onere della mediazione
a carico del creditore opposto (attore sostanziale) in
quanto:
o la medesima disciplina è prevista anche per la
proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con la
conseguenza che “se la intenzione del legislatore fosse
stata quella di onerare senza eccezioni l’attore sostanziale
il richiamo al giudizio di opposizione sarebbe del tutto
incongruo”;
o tale norma può ritenersi applicabile all’opponente solo in
caso in cui questi proponga domanda riconvenzionale (e sia,
quindi attore in riconvenzionale): diversamente, infatti,
ciò sarebbe stato senz’altro espressamente chiarito;
diversamente, si porrebbe a carico dell’ingiungente, “in
contrasto con le regole processuali proprie del rito,
l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per
garantirsi la salvaguardia del decreto opposto” (si veda, da
ultimo, Trib. Nola 24.2.2015).
Ciò premesso, il Giudice afferma che nei giudizi di
opposizione a decreto ingiuntivo, non può dirsi assolta la
condizione di procedibilità dell’opposizione qualora parte
opponente, pur ritualmente invitata al procedimento di
mediazione, non vi abbia partecipato. |
in particolare: |
il “primo incontro” cui allude
l’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, non può che essere
quello delle parti, cioè di tutte le parti del giudizio,
avanti al mediatore: a tale incontro “deve non solo
procedersi ad opera del mediatore ad una attività
informativa circa la funzione e la modalità della
mediazione, ma anche effettuarsi una vera e propria attività
di mediazione di merito sulle questioni oggetto di lite,
salva la facoltà delle parti di non procedere oltre nella
mediazione, ove non sia raggiunto accordo al primo incontro”
(si veda al riguardo Trib. Firenze, 19.3.2014);
diversamente, “assumendo che il primo incontro possa avere
mera funzione informativa, il processo civile verrebbe a
subire un intralcio per l’espletamento di un incombente
meramente burocratico”;
da ciò consegue che la parte che ha interesse ad assolvere
la condizione di procedibilità ha l’onere di partecipare al
primo incontro avanti al mediatore;
la parte onerata nei giudizi di opposizione a decreto
ingiuntivo è la parte opponente;
ciò non solo quando, come di solito accade, la stessa abbia
promosso tale procedimento, ma anche quando lo stesso sia
stato in concreto attivato dalla controparte (esperire una
procedura non equivale ad avviarla, “bensì a compiere tutto
quanto necessario perché la stessa raggiunga il suo esito
fisiologico, che nel caso della mediazione coincide,
quantomeno, con il primo incontro avanti al mediatore”);
a diversa conclusione non può giungersi nemmeno valorizzando
il disposto di cui all’art. 8, comma IV-bis, d.lgs. n.
28/2010, disposizione che, alla luce della ratio della
sanzione della improcedibilità e della efficacia deflattiva
dell’istituto, “va invece letta nel senso che essa sia
applicabile esclusivamente nei confronti della parte che non
è onerata ex lege, sotto comminatoria di improcedibilità,
all’esperimento della mediazione” (in senso contrario si
veda Trib. Taranto, 16.4.2015;
difatti, “la logica dell’istituto, finalizzato a favorire
una soluzione conciliativa della controversia con evidenti
vantaggi deflattivi per il sistema giudiziario” risiede
nell’onerare chi intende far valere in giudizio un diritto,
quindi nella specie propone opposizione a decreto
ingiuntivo, “non solo a promuovere la mediazione, ma anche a
partecipare al relativo procedimento al fine di rendere
possibile un accordo tra le parti in quella sede”; non
sarebbe quindi ragionevole ritenere applicabili le sole
sanzioni di cui all’art. 8 in caso di mancata partecipazione
alla mediazione della parte che ha l’onere di esperire il
procedimento mediatorio;
pertanto, va in conclusione “sanzionato con
l’improcedibilità il comportamento della parte onerata ex
lege che, a prescindere dalla attivazione o meno del
procedimento da parte sua, non lo coltiva non comparendo al
primo incontro avanti al mediatore”. |
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