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La parte chiede la nullità e/o l’annullabilità dell'accordo raggiunto in mediaizone. Il giudice respinge la domanda e condanna la parte attrice a rifondere alle controparti € 15.000 di spese legali oltre il rimborso forfettario delle spese generali per un totale complessivo di € 65.000.
 

TRIBUNALE DI ROMA
Sez. VIII civile
 
in composizione monocratica nella persona del dott. Marcello Buscema, all'udienza del 22 ottobre 2014, ha pronunciato ai sensi -dell'art. 281 sexies epe la seguente
SENTENZA
nella causa civile dì primo grado iscritta a n ............ del RGACC dell'anno 2013
TRA
............................ elettivamente domiciliata in Roma, via ....................... presso lo studio degli avv. ....................... che la rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine della citazione
PARTE ATTRICE
E
....................... elettivamente domicialiata in Roma, presso lo studio dell'avv. .......................  che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta
....................... elettivarnente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. .......................  che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
....................... elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. .......................  che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. .......................  in virtù di procura alle liti a margine in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
 
OGGETTO: divisione
 
PREMESSO CHE:
- La presenta controversia stata incardinata da .......................  moglie del defunto .......................   per ottenere nei confronti delle altre eredi .......................  (sorelle), lo scioglimento
della comunione ereditaria dei beni relitti;
- Con distinti atti si sono costituite in giudizio le tre convenute le cui difese hanno preliminarmente, eccepito l'inamnissibilità della domanda giudiziale perché era stato raggiunto un accordo di mediazione fra tutti i coeredi, omologato dal Presidente dei Tribunale di Roma con decreto 7 gennaio 2014.
Nel merito, contestavano la domanda.
 
CONSIDERATO CHE:
- E' documentale la circostanza che .......................  ha avviato con le altre partì, dinanzi all'organismo di mediazione ....................... , un procedimento di mediazione rubricato col nr........................  per esperire la relativa procedura relativamente alla controversia avente ad oggetto la divisione dei beni relitti dal defunto ....................... ;
- Alla prima seduta del 20 luglio 2012 erano presenti tutti i coeredi assistiti dai loro legali, ad eccezione di .......................  coniuge del defunto, la quale non presenziava.
Dai verbale redatto in tale occasione risulta che le parti presenti raggiungevano la conciliazione della lite, stilando un accordo con cui si ripartivano i beni caduti in successione, sottoponendolo alla condizione sospensiva della ratifica del verbale da parte del legale rappresentante di ....................... in attesa che il Tribunale le nominasse un amministratore di sostegno;
- Risulta altresì che il giorno 18 giugno 2013 presso la sede dell'organismo di mediazione compariva nella veste di amministratore di sostegno l'avv. .......................  in forza di nomina del 5.3.2013, il quale, previa autorizzazione data dal Tribunale con decreto del 4.6.13, ratificava l'accordo raggiunto, portando pertanto a conclusione la procedura.
 
RITENUTO CHE:
- Il procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs 28/10, così come novellato dal decreto legge n. 69 del 2013 (convertito dalle legge n. 98 del 2013), ha natura sostanziale, perchè destinato a favorire la conclusione di un vero e proprio accordo negoziale tra i potenziali litiganti, ancorchè veicolato attraverso un procedimento che tende a favorirlo. Il contesto dove avviene l'accordo ha una rilevanza solo formale, ma non influisce in alcun modo sulla formazione della volontà pattizia, essendo libere le parti di accordarsi o meno, senza alcun potere impositivo (o decisorio) dell'organismo di mediazione;
- Ciò trova altresì riscontro nella constatazione che la disciplina dell'istituto in esame ne limita l'operatività alla sola materia dei diritti disponibili, così avvalorandone l'inerenza alla libertà negoziale delle parti e alla loro autonomia negoziale, accordo che può assumere le forme più varie per risolvere la lite, costituendo espressione del potere negoziale delle parti ex art. 1321 c.c., perché attraverso di esso viene regolamentata la situazione giuridica sostanziale (Trib. Como, sez. Cantù, ordinanza 2 febbraio 2012);
- Trattandosi di un vero e proprio accordo concluso tra le parti va sottolineato come esso altro non sia, nella maggior parte dei casi, che una vera e propria transazione per così dire assistita, ossia garantita dalla presenza dei legali delle parti e da un soggetto terzo, per l'appunto l'organismo di mediazione, il cui ruolo è quello di mediare le posizioni conflittuali per cercare un punto dì raccordo soddisfacente per tutti i contendenti, anche attraverso la formulazione di proposte di soluzione della lite;
- Lo stesso testo legislativo, nel delineare le caratteristiche e le modalità procedurali della mediazione, fa riferimento in più punti (art. 11) all' "accordo" amichevole raggiunto, alla "proposta", all' "acceitazione" e, in maniera più esplicita, prescrive che "Se con l'accordo le parli concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" (art. 11, comma 3 del Dlgs 28/10), a riprova che la disciplina è mutuata da quelli dei contratti;
- Alla luce di quanto si é appena chiarito, non vi è motivo ragionevole per escludere che l'accordo in mediazione possa essere assoggettato, secondo la disciplina generale del contratto, ad una condizione sospensiva ai sensi dell'art. 1353 c.c., come è accaduto nel caso di specie, non ravvisandosi alcuna preclusione o elemento ostativo nei riguardi del contratto di transazione;
- Né ha alcun valore giuridico l'argomento speso dalla difesa dell'attrice teso a inficiare l'accordo perché non conclusosi nel termine previsto dalla normativa, che all'epoca era pari a 4 mesi.
La difesa attrice, al riguardo, dimostra di non dare il giusto valore ermeneutico alla disposizione contenuta nell'art. 6 del citato decreto legislativo 28 laddove, al comma 1, prescrive(va) che la procedura di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi.
Infatti, tale disposizione è strettamente connessa alla condizione di procedibilità
dell'azione giudiziaria, nel senso che la durata massima dei procedimento di mediazione è stata stabilita allo scopo dì evitare che le parti fossero assoggettate sine die al divieto di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione, la cui durata massima, perciò, è stata fissata in 4 mesi (oggi 3 mesi);
- Ne consegue che tale limite temporale non può che operare esclusivamente per l'azionabilità delle domande in sede giudiziale e non, viceversa, costituire un limite temporale per la formazione dell'accordo.
In buona sostanza si intende dire che l'operatività del termine di durata della mediazione involge solo gli aspetti procedurali dell'istituto e non, come è nel caso in esame, gli aspetti sostanziali dell'accordo, i cui effetti sono stati pattiziamente sottoposti a condizione sospensiva senza fissazione di un termine per il verificarsi della condizione;
- L'ulteriore domanda tesa a far annullare l'accordo di mediazione per un preteso vizio del consenso è anch'essa infondata.
Al riguardo, l'errore che la parte attrice evidenzia sarebbe consistito nell'aver fatto affidamento, nella stima dei valori mobiliari, al loro valore nominale e non invece ai valore di mercato (cfr. comparsa di costituzione e risposta 14.1.14, pag. 15);
- Come la Suprema Corte ha affermato in tema di transazione "l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base al quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio (fattispecie relativa ad una transazione, impugnata successivamente da una delle parti perché il valore dei beni ottenuti a seguito della transazione stessa si era rivelato inferiore rispetto a quello che la parte si attendeva di conseguire)." (Cass., 3 aprile 2003, n. 05139; Cass., 24 luglio 1993, n. 8290);
- Di conseguenza, l'erronea valutazione dedotta non è sussumibile nello schema dell'errore di fatto idoneo ad inficiare il contratto di transazione, oltre all'ulteriore considerazione che - a tutto voler concedere - difetterebbe comunque il requisito della riconoscibilità da parte degli altri contraenti, in ragione del fatto che deve ritenersi che rientri nella comune esperienza e nella ordinaria capacità cognitiva anche dell'uomo medio sapere che il valore nominale dei titoli mobiliari (azioni, obbligazioni, etc.) non corrisponde a quello di mercato, senza contare che la ....................... quando ha aderito all'accordo, era rappresentata da un legale in grado certamente di conoscere tale differenza;
- Oltremodo, dato che la parte che chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulti, nonché l'essenzialità dell'errore e la riconoscibilità dalla controparte (Cass., 13 marzo 2006, n. 5429), tale prova non è stata neppure chiesta dall'attrice (cfr. memoria istruttoria ex art. 183 cpc) e, pertanto, la domanda sarebbe comunque sfornita di prova;
- In conclusione, respinte le domande riconvenzionali (di nullità e annullabilità dell'accordo di mediazione) introdotte dall'attrice in conseguenza dell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della domanda di divisione, quest'ultima domanda principale va dichiarata inammissibile per aver le parti, prima della proposizione della domanda, proceduto consensualmente allo scioglimento della comunione ereditaria;
- Le spese di lite, stante la soccombenza totale, vanno poste a carico dell'attrice e si liquidano in dispositivo in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al nr. ....................... RG, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
1) Respinge le domande di nullità e di annullamento dell'accordo di mediazione intercorso tra le parti.
2) Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da .......................
3) Condanna l'attrice a rimborsare alle controparti le spese di lite che liquida, a favole di ciascuna parte, in complessivi € 15.000 per compensi oltre iva e cpa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 22 ottobre2014
Il Giudice Dott. Marcello Buscema
     
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