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In materia di condominio,
quando la mediazione è delegata dal giudice l’amministratore
non deve convocare l'assemblea straordinaria per ottenere
l'autorizzazione ad avviare o partecipare al procedimento. |
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TRIBUNALE DI MILANO |
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SENTENZA |
nella causa civile di I Grado
iscritta al n. r.g. 13868/2014 promossa da:
CONDOMINIO X
ATTORI
contro
AZIENDA Y
Società Z
CONVENUTI
avente ad oggetto: opposizione ex art. 3 R.D. n. 639/1910
come modificato dall’art. 32 D.L.gs n.150/2011 ad ordinanze
ingiunzione emesse per indennità/canoni da occupazione di
suolo pubblico (“concessione di tombinatura”) per gli anni
2008 e 2009; sulla precisazione delle conclusioni rassegnate
dalle parti all’udienza del 25 novembre 2015;
premesso che:
- con ordinanza del 20 maggio 2015, depositata il 28 maggio
2015, questo Giudice disponeva l’esperimento della
mediazione di cui all’art.5, comma II, d.lgs. 28/2010,
valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e
l’opportunità di addivenire ad una soluzione condivisa, in
grado di prevenire l’insorgenza di futuri contrasti tra le
parti in relazione al medesimo titolo per le successive
annualità (anche in ragione del non rilevante valore
economico in contestazione: €2.682,25 per gli anni 2008 e
2009) ;
-il giudicante assegnava alle parti termine di 15 giorni
previsto ex lege per il deposito della relativa domanda;
-precisava altresì la necessità dell’esperimento di una
mediazione effettiva, da svolgersi alla presenza delle
parti; sottolineava che l’esperimento di tale procedimento
era condizione di procedibilità della domanda; fissava
l’udienza del 25 novembre 2015 per verificare l’esito della
mediazione disposta; -con istanza depositata in data 11.6.
2015, l’avv. difensore del Condominio, chiedeva una proroga
del termine per la presentazione della domanda di
mediazione, deducendo la necessità di sottoporre
all’assemblea condominiale il contenuto del provvedimento
giurisdizionale;
- l’istanza veniva proposta in limine allo spirare del
termine assegnato;
- il Giudice, rilevando la non sussistenza delle condizioni
di legge per la concessione della proroga richiesta,
rigettava l’istanza;
-all’udienza del 25 novembre 2015 l’avv. rinnovava
l’istanza, ribadendo l’impossibilità oggettiva di convocare,
nel breve termine di 15 giorni, un’assemblea straordinaria
finalizzata al promovimento dell’azione di mediazione;
-parti convenute chiedevano dichiararsi l’improcedibilità
dell’azione per mancato assolvimento degli obblighi di
mediazione; in subordine tutte le parti si riportavano alle
conclusioni rassegnate in atti.
Osservato che:
-l’eccezione di improcedibilità è stata tempestivamente
sollevata dai difensori di parti convenute alla prima
udienza celebrata successivamente al termine assegnato per
svolgere la mediazione su disposizione del giudicante
all’art.5, comma II, d.lgs. 28/2010; -è pacifico che nessuna
delle parti abbia dato avvio al procedimento di
conciliazione nei tempi prescritti;
-deve affermarsi, in primo luogo, la natura perentoria del
termine di avvio della procedura di mediazione (qui
assegnato nell’estensione massima prevista ex lege),
risultando univocamente ancorato alla “sanzione”
dell’improcedibilità della domanda; -la sua inosservanza,
tempestivamente sollevata da parti convenute alla prima
udienza utile (e, peraltro, rilevabile d’ufficio negli
stessi termini), comporta, dunque, la declaratoria di
improcedibilità dell’azione;
-solo per il caso non si intenda accedere alle valutazioni
formulate, va ricordato che parte istante non ottemperava
alla disposizione impartita neppure successivamente allo
spirare del termine;
-nel presente procedimento la preclusione evocata dovrebbe
quindi ritenersi in rito non superabile, neppure ove si
volesse accedere alla tesi della natura ordinatoria del
termine assegnato;
-quanto alla impossibilità di dare avvio al procedimento di
mediazione in assenza di una preventiva assemblea
straordinaria dei condomini a ciò finalizzata (come parrebbe
sottintendere l’istanza di proroga del termine formulata
dalla difesa di parte attrice) va sottolineato che, nel caso
in cui il Giudice scelga di suggerire alle parti una
mediazione volontaria, l’adesione all’invito e l’avvio della
procedura costituiscano un’estrinsecazione del potere di
assistenza e rappresentanza processuale di cui all’art. 84,
comma I, c.p.c.;
-in tal senso, quando la parte sta in giudizio col ministero
del difensore, questi può compiere e ricevere,
nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del
processo che dalla legge non sono ad essa espressamente
riservati;
-è, peraltro, ovvio, che di fronte alla mediazione disposta
ex officio, alle parti che abbiano interesse alla
prosecuzione del giudizio non residui altra scelta se non
quella di ottemperare al provvedimento del giudice;
- il difensore del Condominio, esercitando il potere di cui
all’art. 84 cpc, avrebbe quindi potuto e dovuto proporre la
domanda di mediazione nel termine disposto d’ufficio;
-si ricorda, poi, che è normativamente prevista la
partecipazione della parte personalmente alla procedura
conciliativa;
-ne deriva l’inconferenza ai fini dell’istituto invocato
dell’adempimento posto da parte istante a fondamento della
richiesta di proroga;
- si legge, poi, nella procura rilasciata a margine
dell’atto di citazione che dal Condominio era conferita
procura al proprio difensore anche ai fini di “transigere e
conciliare, incassare e quietanzare…” la causa in oggetto;
-va dunque sottolineato che nel caso in esame il difensore
istante risultava persino essere procuratore speciale del
condominio assistito anche ai fini di una eventuale
conciliazione in sede di mediazione, circostanza che depone
ulteriormente a favore della irrilevanza, ai fini
dell’adempimento prescritto, della convocazione
straordinaria dell’assemblea condominiale;
-da ultimo si osserva che l’interpello dei condomini (ove
ritenuto opportuno, ancorchè non necessitato) avrebbe potuto
essere agevolmente attuato nel rispetto dei termini
assegnati;
-non sussisteva dunque alcun elemento, di fatto o di
diritto, fondante l’accoglimento della proroga dei termini
richiesta;
-in sintesi conclusiva, se il Giudice dispone la mediazione
e nessuna delle parti dà avvio al procedimento di
mediazione, non può che dichiararsi l’improcedibilità della
causa. Alla luce di quanto finora esposto, deve confermarsi
il rigetto dell’istanza di proroga del termine con
conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda,
con integrale compensazione delle spese di giudizio tra
tutte le parti di causa. |
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PQM |
dato atto della mancata attivazione
dell’esperimento di mediazione; visto l’art. 5, comma due,
dlgs. 28/2010;
-dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale per il
mancato esperimento della disposta mediazione ;
-spese compensate tra tutte le parti di causa. |
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Milano 27.11.15 |
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