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La mediazione in videoconferenza è legge | Sezione Mediazione - Note osservatorio

Con la conversione del del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 così come convertito nella legge 24/4/2020 n. 27 la mediazione telematica diventa legge.
Letteralmente l'art. 20-bis dell'art. 83 dispone che:
Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Rimane immutata la ratio della norma che vuole protagonisti del procedimento le parti accompagnate e assistite dagli avvocati e guidate dal mediatore.
Difatti, espressamente si prevede che l'avvocato assistente dichiari autografa la firma che la parte personalmente e collegata in remoto, appone in calce al verbale e all'accordo.
In questo contesto anche il mediatore e l’avvocato assistente hanno un importante riconoscimento che con un po' più di audacia potrebbe essere un ruolo maggiormente incisivo mediante l'autentica degli accordi, ad esempio.
Questa fase di emergenza ha portato all’attenzione del Legislatore una criticità del procedimento svolto in modalità telematica, per come oggi la conosciamo: la sottoscrizione dell’accordo fra cittadini privati che non sono muniti di firma digitale o per quegli accordi che contengono atti previsti dall'articolo 2643 c.c. e per la trascrizione dei quali, a norma dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Dichiarare autografa la firma della parte in mediazione per l’avvocato assistente è un passo fondamentale per concretizzare quel cambiamento culturale al quale lavoriamo da anni, ma non basta.
In un contesto in cui l'emergenza epidemiologica ha contribuito a rendere pià fragile il sistema economico e sociale del Paese la mediazione può ancora, e ancor di più, svolgere il suo ruolo sociale di pacificazione cui è chiamata, contribuendo inoltre a defatigare il carico giudiziario che inevitabilmente subirà ritardi e a favorire la ripresa economica del Paese attraverso il celere raggiungimento di accordi conciliativi.
La legge disciplina - seppur troppo genericamente - lo svolgimento degli incontri di mediazione in modalità telematica ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs n. 28/2010 anche successivamente al periodo previsto e per tutti i procedimenti siano essi di natura volontaria o obbligatoria, ciò a significare una sostanziale modernizzazione dei sistemi ADR in Italia.
Per tutti gli altri aspetti si resta in attesa di una circolare interpretatviva che assicuri agli organismi delle linee guida in merito a riservatezza, sicurezza, certezza delle comunicazioni e l’efficacia di legge degli accordi raggiunti e sottoscritti in modalità telematica.
Fermarsi al generico utilizzo di piattaforme telematiche penalizza tutti queli organismi che hanno investito sulla tecnologia e la professionalità del servizio.
La novella normativa ci stimola a proseguire nella strada intrapresa con l'attivazione dell’ADRMedLab (il laboratorio di ricerca e diffusione della mediazione per l’Università Mediterranea) per offrire uno spazio di confronto e studio.
Nessuno strumento potrà mai sostituire la carica emotiva e umana che si crea intorno ad un tavolo di mediazione, ma il ricorso alle procedure telematiche può accelerare la richiesta di giustizia di cittadini e imprese che all'indomani della ripresa delle loro attività soffrono gli effetti di una crisi sociale ed economica senza precedenti.

Francesca Chirico | Giugno 2020
     
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