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La mediazione in videoconferenza è legge
| Sezione Mediazione - Note osservatorio |
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Con la conversione del del d.l. n.
18 del 17 marzo 2020 così come convertito nella legge
24/4/2020 n. 27 la mediazione telematica diventa legge.
Letteralmente l'art. 20-bis dell'art. 83 dispone che:
Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri
di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via
telematica con il preventivo consenso di tutte le parti
coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale
periodo gli incontri potranno essere svolti, con il
preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel
procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura
telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale,
può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio
cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale
ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al
procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è
sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con
firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo
prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28.
Rimane immutata la
ratio della norma che vuole
protagonisti del procedimento le parti accompagnate e
assistite dagli avvocati e guidate dal mediatore.
Difatti, espressamente si prevede che l'avvocato
assistente dichiari autografa la firma che la parte
personalmente e collegata in remoto, appone in calce al
verbale e all'accordo.
In questo contesto anche il mediatore e l’avvocato
assistente hanno un importante
riconoscimento che con un po' più di audacia potrebbe essere
un ruolo maggiormente incisivo mediante l'autentica degli accordi,
ad esempio.
Questa fase di emergenza ha portato all’attenzione del
Legislatore una criticità del procedimento svolto in
modalità telematica, per come oggi la conosciamo: la
sottoscrizione dell’accordo fra cittadini privati che non
sono muniti di firma digitale o per quegli accordi che
contengono atti previsti dall'articolo 2643 c.c. e per la trascrizione dei quali, a norma dell’art.
11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, la sottoscrizione del
processo verbale deve essere autenticata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato. Dichiarare autografa la firma
della parte in mediazione per l’avvocato assistente è un
passo fondamentale per concretizzare quel cambiamento
culturale al quale lavoriamo da anni, ma non basta.
In un contesto in cui l'emergenza epidemiologica ha
contribuito a rendere pià fragile il sistema economico e
sociale del Paese la mediazione può ancora, e ancor di più,
svolgere il suo ruolo sociale di pacificazione cui è
chiamata, contribuendo
inoltre a defatigare il carico giudiziario che
inevitabilmente subirà ritardi e a favorire la ripresa economica del
Paese attraverso il celere raggiungimento di accordi
conciliativi.
La legge disciplina - seppur troppo genericamente - lo
svolgimento degli incontri di mediazione in modalità
telematica ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs n.
28/2010 anche successivamente al periodo previsto e per
tutti i procedimenti siano essi di natura volontaria o
obbligatoria, ciò a significare una sostanziale
modernizzazione dei sistemi ADR in Italia.
Per tutti gli altri aspetti si resta in attesa di una
circolare interpretatviva che assicuri agli organismi delle
linee guida in merito a riservatezza, sicurezza, certezza
delle comunicazioni e l’efficacia di legge degli accordi
raggiunti e sottoscritti in modalità telematica.
Fermarsi al generico utilizzo di piattaforme telematiche
penalizza tutti queli organismi che hanno investito sulla
tecnologia e la professionalità del servizio.
La novella normativa ci stimola a proseguire nella strada
intrapresa con l'attivazione dell’ADRMedLab (il laboratorio
di ricerca e diffusione della mediazione per l’Università
Mediterranea)
per offrire uno spazio di confronto e studio.
Nessuno strumento potrà mai sostituire la carica emotiva e
umana che si crea intorno ad un tavolo di mediazione, ma il
ricorso alle procedure telematiche può accelerare la
richiesta di giustizia di cittadini e imprese che
all'indomani della ripresa delle loro attività soffrono gli
effetti di una crisi sociale ed economica senza precedenti.
Francesca Chirico | Giugno 2020 |
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