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Il Decreto «Cura Italia» sospende i termini della mediazione civile e commerciale, quali conseguenze?

Il D.L. 18/2020 offre una prima cura alla progressiva paralisi dei rapporti sociali mediante un articolato atto a prevedere misure di sostegno all'economia.
In tale contesto hanno trovato ulteriore specificazione le determinazioni relative alla giustizia; misure di tipo contenitivo volte, per l'appunto, a contenere il rischio di contagio epidemico mediante una cristallizzazione dei termini conseguente alla sospensione di tutte le attività procedimentali e processuali.
Le norme relative alla mediazione civile e commerciale e alle ADR in generale sono contenute nell'art. 83, c. 20.
Il Decreto Cura Italia prescrive che dal 09.03.2020 al 15.04.2020 sono “sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”. Rispetto alla totale assenza di previsioni nei D.P.C.M. che hanno preceduto il Cura Italia, la sospensione dei termini prevista dal D.L. 18/2020 riguarda “lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione”.
La ratio è la medesima che ha determinato la sospensione delle udienze ovvero la riduzione del rischio di potenziale contagio; tuttavia è oltremodo evidente che a prescindere dall'incontro di mediazione e dalle modalità di gestione dello stesso è inverosimile pensare alla conclusione di un procedimento dallo spirito conciliativo senza poter stringere la mano della controparte.
È inverosimile, ma non impossibile ed, anzi, tutte le previsioni relative alla progressiva digitalizzazione delle udienze devono indurre e favorire l’avvio di nuove tecniche di negoziazione a distanza. Invero molti Organismi di mediazione prevedevano già prima dell'emergenza in corso la possibilità di gestione della mediazione in modalità Smart con sistemi di collegamento in videoconferenza. Sistemi in grado di garantire la riservatezza che permea l'intera procedura ed in grado altresì di contemperare gli interessi personali delle parti.
Ed infatti la mediazione rispetto ai procedimenti contenziosi e le altre forme di ADR si caratterizza per il ruolo predominante e preponderante, anche ai fini della concreta validità della seduta, della parte personalmente.
Una questione analizzata dalla giurisprudenza volta ad individuare i termini di effettività della mediazione, ma concretamente vissuta negli incontri di mediazione ove si assiste all'assenza delle parti per i motivi più disparati.
Ecco, dunque, che in momenti di emergenza trova respiro una previsione di svolgimento in modalità telematiche che, a prescindere dalle attuali esigenze contenitive, può portare a sviluppi virtuosi.
Senza non considerare che il D.L. prevede una generalizzata sospensione dei procedimenti mediazione guardando a tutte le ipotesi in cui la stessa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale lasciando inalterata la possibilità di avviare mediazioni volontarie in modalità Smart per tutte quelle questioni che necessitano di una rapida definizione.

Valentina Maria Siclari | 2020
     
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