| |
|
Il Decreto «Cura
Italia» sospende i termini della mediazione civile e
commerciale, quali conseguenze? |
|
Il D.L. 18/2020 offre una prima
cura alla progressiva paralisi dei rapporti sociali mediante
un articolato atto a prevedere misure di sostegno
all'economia.
In tale contesto hanno trovato ulteriore specificazione le
determinazioni relative alla giustizia; misure di tipo
contenitivo volte, per l'appunto, a contenere il rischio di
contagio epidemico mediante una cristallizzazione dei
termini conseguente alla sospensione di tutte le attività
procedimentali e processuali.
Le norme relative alla mediazione civile e commerciale e
alle ADR in generale sono contenute nell'art. 83, c. 20.
Il Decreto Cura Italia prescrive che dal 09.03.2020 al
15.04.2020 sono “sospesi i termini per lo svolgimento di
qualunque attività nei procedimenti di mediazione quando i
predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo
2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i
termini di durata massima dei medesimi procedimenti”.
Rispetto alla totale assenza di previsioni nei D.P.C.M. che
hanno preceduto il Cura Italia, la sospensione dei termini
prevista dal D.L. 18/2020 riguarda “lo svolgimento di
qualunque attività nei procedimenti di mediazione”.
La ratio è la medesima che ha determinato la sospensione
delle udienze ovvero la riduzione del rischio di potenziale
contagio; tuttavia è oltremodo evidente che a prescindere
dall'incontro di mediazione e dalle modalità di gestione
dello stesso è inverosimile pensare alla conclusione di un
procedimento dallo spirito conciliativo senza poter
stringere la mano della controparte.
È inverosimile, ma non impossibile ed, anzi, tutte le
previsioni relative alla progressiva digitalizzazione delle
udienze devono indurre e favorire l’avvio di nuove tecniche
di negoziazione a distanza. Invero molti Organismi di
mediazione prevedevano già prima dell'emergenza in corso la
possibilità di gestione della mediazione in modalità Smart
con sistemi di collegamento in videoconferenza. Sistemi in
grado di garantire la riservatezza che permea l'intera
procedura ed in grado altresì di contemperare gli interessi
personali delle parti.
Ed infatti la mediazione rispetto ai procedimenti
contenziosi e le altre forme di ADR si caratterizza per il
ruolo predominante e preponderante, anche ai fini della
concreta validità della seduta, della parte personalmente.
Una questione analizzata dalla giurisprudenza volta ad
individuare i termini di effettività della mediazione, ma
concretamente vissuta negli incontri di mediazione ove si
assiste all'assenza delle parti per i motivi più disparati.
Ecco, dunque, che in momenti di emergenza trova respiro una
previsione di svolgimento in modalità telematiche che, a
prescindere dalle attuali esigenze contenitive, può portare
a sviluppi virtuosi.
Senza non considerare che il D.L. prevede una generalizzata
sospensione dei procedimenti mediazione guardando a tutte le
ipotesi in cui la stessa è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale lasciando inalterata la possibilità di
avviare mediazioni volontarie in modalità Smart per tutte
quelle questioni che necessitano di una rapida definizione.
Valentina Maria Siclari |
2020 |
|