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Le parti possono tentare un'altra mediazione
anche dopo il fallimento della prima che avuto esito
negativo |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del
giudice dott. Paolo De Paola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA |
nella causa civile di primo grado
iscritta al n. 1…/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili, avente ad oggetto Azione ai sensi dell’ art. 2932
c.c. – Servitù prediali – Risoluzione contrattuale
-Risarcimento danni da inadempimento promossa dagli attori
(…..)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I . Nell’ atto di citazione, a sostegno delle domande
attoree, è stato dedotto che: – i fratelli P.XXXXXX e F.XXXX
L.XXXXX (odierni attori) erano comproprietari dell’ edificio
adibito a civile abitazione sito in C (AO) – località , —- –
il suddetto compendio immobiliare confinava con l’ area, già
di proprietà di terzi ed ora del T.XXX “S.X P.XXXXX”,
censita al catasto terreni al foglio n. 73, mappale 451
(doc. 1); – il fabbricato degli attori, costruito sulla
linea di confine fra le due proprietà, era stato realizzato
in epoca antecedente all’ anno 1942 ed era stato
ristrutturato totalmente nell’ anno 1965; – intendendo
realizzare un intervento di integrale ristrutturazione dell’
edificio, gli attori si erano attivati per ottenere il
consenso del vicino per mantenere il corpo di fabbrica in
deroga alla distanza di 5 metri dal confine prevista dal
Regolamento Edilizio di C.
(….) ; – su iniziativa del T.XXX, era stata esperita innanzi
all’ Organismo di mediazione forense di Aosta la procedura
di mediazione n. /2016; nell’ atto introduttivo del
procedimento il T.XXX aveva dichiarato di voler promuovere
un’ azione giudiziaria volta a “sentire, accertare e
dichiarare l’ intervenuta risoluzione del contratto
preliminare inter partes del 10.10.2011 per grave e
rilevante inadempimento dei Sig. ri L.XXXXX P.XXXXXX e
L.XXXXX F.XXXX; ottenere a carico dei chiamati condanna alla
rimessione in pristino stato dei luoghi con arretramento a
distanza di regolamento del nuovo corpo di fabbrica
edificato a confine con la proprietà dell’ istante – nell’
incontro del 19.7.2016, a cui avevano partecipato entrambe
le parti assistite dai propri legali, la mediazione non ha
avuto esito positivo (doc. 18). Il convenuto, nel
costituirsi in giudizio, ha eccepito la grave inadempienza
degli Attori alle obbligazioni poste a loro carico dalla
scrittura privata denominata Atto preliminare di
costituzione di servitù (v. prod. n. 3 del T.XXX ) ,
rilevando in particolare che: a) l’ art. 7 di tale scrittura
prevedeva espressamente l’ obbligazione, assunta dagli
attori, di “realizzare a proprie spese e cura, ivi compresi
tutti gli oneri di urbanizzazione e di costruzione, la
comune rampa di accesso ai locali interrati e la Scala di
accesso al giardino … nonché la costruzione di tutto il
piano interrato di proprietà del T.XXX S.X P.XXXXX”; b)
pertanto, tali interventi avrebbero dovuto essere realizzati
sia sul terreno di proprietà dei sig. ri L.XXXXX, sia su
quello di proprietà del convenuto, come previsto dalla
lettera g) delle premesse contrattuali; c) nonostante le
chiare previsioni pattizie, gli attori: – avevano realizzato
soltanto quanto di loro esclusiva utilità, cioè le opere e
gli interventi edilizi insistenti sul terreno di loro
proprietà; – avevano del tutto omesso di eseguire le opere
(rampa carraia di accesso e locale interrato destinato ad
autorimessa) che, secondo accordo, avrebbero dovuto
insistere sull’ area del T.XXX;
– pur non realizzando, come detto, le opere previste in
contratto come insistenti sul terreno di proprietà del
T.XXX, avevano comunque provveduto allo sbancamento del
terreno di proprietà di quest’ ultimo, creando una
“voragine”in corrispondenza del giardino del T.XXX, con
evidente e gravissimo danno per quest’ ultimo che, di fatto,
si trovava, a far data dal 2012, nell’ impossibilità di
utilizzare il giardino antistante il proprio fabbricato; –
avevano infine lasciato in sito un enorme bombolone del gas,
senza darsi carico di assicurare la sicurezza dell’ area ad
esso circostante; A fronte di tali gravi inadempimenti, il
T.XXX aveva quindi richiesto, con domanda riconvenzionale,
la risoluzione per inadempimento della menzionata scrittura
privata, risoluzione che, avendo efficacia retroattiva (art.
1458 c.c. ) , avrebbe privato di valore, ex tunc, la causa
giustificatrice dell’ intera operazione edilizia convenuta,
originando gli obblighi ripristinatori e risarcitori a ciò
correlati.
Le parti hanno poi proceduto a reciproche contestazioni
delle rispettive deduzioni ed allegazioni difensive,
articolando le richieste istruttorie a supporto delle
proprie domande ed eccezioni (cfr. memorie ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c.). II. Nel corso del giudizio, all’ esito dell’
espletamento (all’ udienza del 6.2.2018) dell’
interrogatorio formale degli attori disposto con ordinanza
del giorno 8.10.2017 (ordinanza in relazione alla quale è
stata rigettata, alla medesima udienza del 6.2.2018, l’
istanza di revoca depositata dalla parte attrice il
29.1.2018 ) , è stata emessa – in data 7.2.2018 – ordinanza
con la quale sono state rigettate tutte le istanze di
carattere istruttorio reiterate dalle parti all’ udienza del
6.2.2018 ed è stato disposto l’ esperimento del procedimento
di mediazione.
Le statuizioni assunte con la predetta ordinanza del
7.2.2018 sono state adottate sul rilievo che: a) non era da
ammettere la prova testimoniale dedotta dalla parte attrice
nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in quanto i
capi ivi dedotti vertevano sul contenuto di documenti ed
implicavano valutazioni non scindibili dai fatti (capi
a-b-g, in epigrafe ritrascritti nell’ ambito delle
conclusioni precisate da parte attrice) ovvero vertevano sul
contenuto di rapporti contrattuali implicando al riguardo
valutazioni non scindibili dai fatti (capi c-d-e-f, in
epigrafe ritrascritti nell’ ambito delle conclusioni
precisate da parte attrice) ovvero su circostanza
documentale in relazione alla quale era ultronea l’ invocata
prova orale (capo h, in epigrafe ritrascritto nell’ ambito
delle conclusioni precisate da parte attrice); b) non erano
da accogliere le istanze di esibizione documentale formulate
dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. (in epigrafe ritrascritte nell’ ambito delle
conclusioni precisate da parte attrice ) , in quanto -a
prescindere da ogni valutazione sulla specificità o meno
dell’ indicazione dei documenti oggetto delle richieste de
quibus – non risultava che la parte istante fosse
impossibilitata ad esercitare l’ accesso agli atti del
Comune di Courmayeur per visionare ed eventualmente estrarre
copia dei documenti in questione, né che fosse stata
formulata senza successo un’ apposita istanza in tal senso
al Comune di Courmayeur; c) non era da accogliere l’ istanza
di c.t.u. formulata dalla parte attrice nella memoria ex
art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (in epigrafe ritrascritta nell’
ambito delle conclusioni precisate da parte attrice ) , in
quanto a carattere generico ed essenzialmente esplorativo;
d) non era da ammettere la prova testimoniale dedotta dalla
parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c., in quanto: – i capi 2 e 5 (“2) Vero che il
Progettista e Direttore dei Lavori di cui è causa è l’ Ing.
A.XXXXX A.XXX, iscritto presso l’ Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Genova”; “5) Vero che il 12 giugno 2012
il T.XXX S.X P.XXXXX ha presentato, dinanzi al Comune di
Aosta, la domanda per ottenere il permesso di costruire dei
box interrati di cui è causa”) vertevano su circostanze non
contestate (cfr. memoria di parte attrice ex art. 183 comma
6 n. 3 c.p.c. ) , con la conseguenza che, in relazione ad
essi, era ultroneo l’ espletamento dell’ invocata prova
orale; – i restanti capi (“1) Vero che è E.XX S.X s.r.l. l’
impresa che è stata incaricata da F.XXXX e P.XXXXXX L.XXXXX
di realizzare i box interrati di cui è causa”; “3 ) Vero che
nel novembre 2013 il legale rappresentante di E.XX S.X
s.r.l., S.XXXXXXX I.XXXXX, aveva già ottenuto dall’ Ing.
A.XXXXX A.XXX il progetto esecutivo dei box interrati di cui
è causa”; “4) Vero che la fideiussione menzionata al punto 7
dell'”Atto preliminare di costituzione di servitù”che viene
rammostrato all’ interrogato e/o al teste (v. prod. n. 3 del
T.XXX S.X P.XXXXX) è stata fatta emettere da E.XX S.X s.r.l.
e consegnata al T.XXX S.X P.XXXXX e/o all’ Ing. A.XXXXX
A.XXX”; “6) Vero che il 21 settembre 2013 è stato inviato
dal fax di E.XX S.X s.r.l., alla ASL ed alla Direzione
Regionale del Lavoro, la notifica preliminare per l’ inizio
(per il 23 settembre 2013) dei lavori di cui è causa”)
implicavano valutazioni (non scindibili dai fatti) anche in
ordine al contenuto di documenti o rapporti contrattuali; e)
non era da accogliere l’ istanza di c.t.u. formulata dalla
parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. (“Il nominato CTU: – esaminati tutti gli atti e
documenti di causa; – ispezionato in loco lo stato dei
lavori di cui è causa; – stabilita la loro percentuale di
ultimazione in ragione di quanto previsto nel progetto
esecutivo degli stessi ed al quale ha poi fatto seguito il
rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di
Aosta; pagina 24 di 34 co -Q Is- ^r -Q ( O Q co ‘ 3- IsIso
co O ‘ 3- .05 Q U )”CO Z ) quantifichi i costi complessivi
delle opere ancora da realizzare e posta a carico dei Sig.
ri F.XXXX e P.XXXXXX L.XXXXX”) , in quanto a carattere
generico ed essenzialmente esplorativo; f) a fronte della
mancata ammissione della prova testimoniale articolata in
via diretta, era ultroneo l’ espletamento dell’ invocata
prova contraria; g) la causa era matura per la decisione; h)
era tuttavia opportuno – prima di procedere alla
precisazione delle conclusioni – disporre l’ esperimento del
procedimento di mediazione, in ragione della natura della
causa (concernente la materia edificatoria e delle distanze)
nonché dello stato dell’ istruzione (ormai esaurita) e del
comportamento delle parti, che nel processo avevano
dispiegato compiutamente le proprie difese ed effettuato le
rispettive produzioni documentali, risultando in tal modo le
condizioni affinchè le parti potessero consapevolmente dar
corso ad una mediazione che invece, prima del giudizio
(allorquando era stata instaurata dall’ odierno convenuto )
, non aveva avuto esito positivo (cfr. doc. 18 allegato alla
citazione); i) non ostava all’ attivazione del procedimento
di mediazione ex art. 5 comma 2 del D.Lgs. 28/2010 la
circostanza che l’ instaurazione del giudizio era stata
preceduta dall’ avvio di un procedimento di mediazione
risultato senza esito: j) nessuna preclusione normativa era
prevista per la rinnovazione della procedura di mediazione
all’ esito dell’ istruttoria; k) tale rinnovazione appariva
ancor più opportuna nel caso di specie, in quanto non
risultava che il procedimento di mediazione anteriore al
giudizio concernesse anche le domande (ivi comprese quelle
risarcitorie, oltre quelle concernenti diritti reali) che
erano poi state avanzate dagli attori nel presente giudizio,
domande rispetto alle quali il convenuto aveva svolto le
proprie difese ed eccezioni; l) tali domande ed eccezioni,
con le relative questioni, invece, ben avrebbero potuto –
all’ esito della compiuta definizione delle rispettive prese
ed eccezioni delle parti – rientrare nell’ ambito della
mediazione da introdurre a seguito del presente
provvedimento.
A. successiva udienza del 19.6.2018, le parti hanno
preliminarmente rappresentato che era stato avviato il
procedimento di mediazione n. /2018 riunito con il n. /2018
(procedimenti introdotti autonomamente dalle parti, il primo
dall’ odierno convenuto ed il secondo dagli odierni attori)
e che tale procedimento aveva avuto esito negativo; hanno
quindi riservato di trasmettere telematicamente la relativa
documentazione nelle more della prossima udienza, già
fissata per la precisazione delle conclusioni.
A. successiva udienza del 30.10.2018, prima della
precisazione delle conclusioni, è stata sottoposta d’
ufficio alle parti la questione relativa alle conseguenza
processuali e di merito legate al mancato avvio del
procedimento di mediazione disposto ex art. 5 comma 2 D.Lgs.
28/2010, risultando dal verbale di mediazione depositato da
parte convenuta il 20.6.2018 (successivamente all’ udienza
da ultimo tenutasi il 19.6.2018) che le parti avevano
dichiarato di non voler iniziare la procedura di mediazione.
A fronte del suddetto rilievo officioso, su richiesta delle
parti, è stato assegnato termine per il deposito di memorie
ex art. 101 comma 2 c.p.c., con fissazione di successiva
udienza per la precisazione delle conclusioni (per l’
ipotesi di mancato accordo delle parti sull’ esito della
vertenza).
Le parti hanno quindi depositato, in data 19.11.2018,
memorie ex art. 101 comma 2 c.p.c., il cui contenuto è poi
stato oggetto di discussione alla successiva udienza del
27.11.2018. Con ordinanza resa alla della udienza del
27.11.2018, sul rilievo che all’ incontro di mediazione del
10.4.2018 (cfr. documentazione trasmessa telematicamente
dalla parte convenuta il 20.6.2018) le parti avevano
espressamente dichiarato di non voler iniziare la procedura
di mediazione (nonostante l’ avvio delle formalità per l’
incardinazione del relativo procedimento) e che quindi non
sussistevano i presupposti per ordinare una nuova mediazione
dopo che l’ esperimento del procedimento di mediazione era
stato disposto ai sensi del comma 2 dell’ art. 5 D.Lgs.
28/2010 (cfr. ordinanza del 7.2.2018 ) , è stata rigettata
l’ istanza in tal senso formulata dalla parte attrice ed è
stato disposto procedersi alla precisazione delle
conclusioni.
Le parti hanno dunque precisato le rispettive conclusioni
come in epigrafe indicate.
Tanto premesso, si osserva che l’ adozione del predetto
provvedimento reso il 7.2.2018 ai sensi del comma 2 del
D.Lgs. 28/2010 è avvenuta in considerazione della natura
della causa (concernente la materia edificatoria e delle
distanze) nonché dello stato dell’ istruzione (ormai
esaurita) e del comportamento delle parti, che nel processo
avevano dispiegato compiutamente le proprie difese ed
effettuato le rispettive produzioni documentali, risultando
in tal modo le condizioni affinchè le parti potessero
consapevolmente dar corso ad una mediazione che invece,
prima del giudizio (allorquando la mediazione era stata
instaurata dall’ odierno convenuto ) , non aveva avuto esito
positivo (cfr. doc. 18 allegato alla citazione). Nel
delineato contesto, era sicuramente giustificata la
disposizione officiosa del procedimento di mediazione,
sussistendo tutti i presupposti indicati dalla norma citata.
Nella fattispecie in esame, a fronte del provvedimento ex
art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione
è stato attivato (con l’ incardinazione di due distinti
procedimenti, uno da parte degli attori ed uno da parte del
convenuto ) , ma non è stato coltivato, avendo entrambe le
parti dichiarato di non voler iniziare la procedura di
mediazione (cfr. verbale di mediazione del 10.4.2018
depositato dalla parte convenuta il 20.6.2018). A fronte di
tale inequivoca manifestazione di disinteresse di entrambe
le parti a coltivare il procedimento di mediazione, è dunque
evidente come la rimessione in mediazione avanzata dalla
parte attrice determinerebbe un’ ulteriore non giustificata
dilatazione dei tempi del processo, non essendo stati
peraltro addotti specifici elementi oggettivi in base ai
quali poter configurare la possibilità di uno sviluppo
positivo di un eventuale ulteriore procedimento di
mediazione che dovesse essere attivato dalle parti; è dunque
da ribadire anche in questa sede la reiezione della relativa
richiesta formulata da parte attrice, già rigettata in corso
di causa con ordinanza resa sul punto all’ udienza del
27.11.2018 (ordinanza da intendersi richiamata e
confermata). In considerazione del fatto che entrambe le
parti si siano comunque attivate per l’ instaurazione del
procedimento di mediazione (in tal modo ottemperando a
quanto disposto al riguardo con l’ ordinanza del 7.2.2018 )
, si ritiene tuttavia potersi dichiarare l’ improcedibilità
delle domande giudiziali (ivi comprese quelle avanzate in
via riconvenzionale dal convenuto) ai sensi del comma 2
dell’ art. 5 del D.Lgs. 28/2010, essendo poi rimessa alla
volontà delle parti – in assenza di un’ espressa specifica
sanzione al riguardo – l’ utile prosecuzione del
procedimento di mediazione.
III. Nel merito, si osserva innanzitutto che, a fronte delle
reciproche puntuali contestazioni delle parti, le
allegazioni di ciascuna di esse non sono sufficienti (in
assenza di altri necessari riscontri probatori) a
configurare in capo all’ altra un inadempimento agli
obblighi pattizi di cui al contratto del 10.10.2011 tale da
determinare l’ insorgenza di un’ esclusiva responsabilità
per la mancata compiuta attuazione di tutte le previsioni
contrattuali.
(…)
VI. In considerazione dell’ esito complessivo del giudizio
(caratterizzato dalla reiezione di tutte le domande svolte
in causa dagli attori ed in via riconvenzionale dal
convenuto ) , è ravvisabile una reciproca soccombenza delle
parti (nessuna delle quali, peraltro, ha inteso dare
ulteriore corso alla mediazione incardinata a seguito di
ordinanza ex art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010); non risulta
quindi configurabile la sussistenza dei presupposti per
onerare una delle parti della refusione delle spese
processuali a favore dell’ altra, con la conseguenza che
tali spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione monocratica
nella persona del giudice dott. Paolo De Paola,
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo
grado iscritta al n. …./2016 R.G., disattesa, respinta od
assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e
deduzione anche di carattere istruttorio, così provvede:
1) rigetta tutte le altre domande avanzate dagli attori
L.XXXXX F.XXXX e L.XXXXX P.XXXXXX;
2) rigetta tutte le domande avanzate in via riconvenzionale
dal convenuto T.XXX S.X P.XXXXX
3 ) ordina la cancellazione della trascrizione (ove
eseguita) delle domande giudiziali oggetto del presente
giudizio; 4) compensa integralmente tra le parti le spese
processuali del presente giudizio.
Così deciso in Aosta, in data 20 marzo 2019
iL GiUDiCE (dott. Paolo De Paola) |
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