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Il contratto di appalto e la clausola di
mediazione | Sezione ADR e IMPRESA |
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Il conflitto aziendale ed il
contenzioso di impresa sono elementi fisiologici della vita
societaria.
Ed infatti, a differenza delle liti nascenti tra privati ove
il conflitto nasce con la patologia del rapporto, nelle liti
riguardanti l’attività di impresa il conflitto non
presuppone necessariamente un definitivo deterioramento dei
rapporti e la conseguente attività di risoluzione
alternativa non tende prioritariamente alla pacificazione;
piuttosto in materia di impresa emerge la necessità di
garantire il raggiungimento di bisogni in tempi definiti per
entrambe le parti del rapporto.
Tale esigenza è garantita, nei rapporti tra imprese, dalla
sempre più crescente devoluzione delle controversie al
procedimento arbitrale.
Nei rapporti tra imprese e privati, viceversa, lo strumento
arbitrale non gode della medesima risonanza principalmente a
causa degli elevati costi di procedura e, secondariamente,
dalle tutele apprestate al privato nel rapporto con
l’impresa; tutele che hanno trovato per lungo tempo sede
naturale nella domanda di giurisdizione.
Invero negli ultimi dieci anni il collasso del sistema
giustizia ed i tempi eccessivamente lunghi di definizione
dei processi hanno favorito una analisi effettiva dei
benefici connessi alla mediazione anche nelle materie in cui
non è prevista quale condizione di procedibilità della
domanda giudiziale.
L’appalto è un contratto molto diffuso per la realizzazione
di lavori edili così come sono frequenti le controversie
inerenti la sua applicazione.
Il contratto di appalto è disciplinato dagli artt. 1655 e
ss. del codice civile ed è definito come “ contratto con il
quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di
un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Da tale tipologia negoziale deve essere distinto il
contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c.,
identificato come il contratto con il quale una persona si
obbliga a compiere un’opera o un servizio verso un
corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Nonostante l’affinità tra le due figure è bene distinguere
il contratto d’appalto in relazione alla prestazione
correlata alla sussistenza di un’organizzazione a
disposizione dell’appaltatore.
La già diffusa utilizzazione di tale tipologia contrattuale
per l’esecuzione di lavori edili di vario genere,
nell’ultimo anno, ha trovato ulteriore amplificazione grazie
ai benefici fiscali concessi per la ristrutturazione e
l’efficientamento energetico di edifici previsti dal
Superbonus 110%.
È verosimile che presto le parti di un contratto d’appalto,
stipulato per godere del Superbonus 110% o altri benefici
fiscali, entrino in contestazione con riferimento al
rispetto dei requisiti in corso d’opera e al mancato
raggiungimento dei risultati necessari per l’accesso al
beneficio.
A prescindere dai benefici fiscali, le controversie in
materia di contratto di appalto possono riguardare aspetti
tra loro profondamente diversi quali l’interpretazione del
contratto, la corretta esecuzione dell’opera commissionata,
l’esatto svolgimento del servizio appaltato, il pagamento
del corrispettivo e così via.
L’emergenza sanitaria ha focalizzato l’attenzione sulla
mediazione civile e commerciale e, che per le controversie
relative alle obbligazioni contrattuali non adempiute a
causa del Covid-19, in particolare in conseguenza del
lockdown, anche inerenti a contratti d’appalto, il decreto
legge n. 28/2020 ha previsto il ricorso obbligatorio alla
mediazione, elevata a condizione di procedibilità della
domanda giudiziale.
La legislazione emergenziale ha riconosciuto la concreta
attitudine del procedimento di mediazione a risolvere i
conflitti contrattuale per cui, nonostante, con riferimento
al contratto di appalto la legge non preveda l’obbligo di
ricorrere alla mediazione prima di agire in giudizio, devesi
evidenziare che il tentativo di risolvere le controversie in
via stragiudiziale si rivela spesso proficuo.
Al momento della stipula di un contratto d’appalto, come
quelli relativi al superbonus del 110% con professionisti e
imprese, è sempre opportuno inserire una clausola
“multi-step” che impegna le parti ad esperire un tentativo
di mediazione prima e solo in caso di esito negativo di
ricorrere in arbitrato o in giudizio.
In altri termini l'impiego di una clausola di mediazione
consente alle parti di inserire in un contratto l'impegno
reciproco a esperire il tentativo di mediazione secondo le
procedure proprie dell'istituzione prescelta, in caso di
controversia.
La mediazione aziendale e d’impresa costituisce un modello
alternativo al giudizio dal quale si differenzia per la
maggiore celerità, i costi ridotti e l’effettiva
partecipazione dei soggetti coinvolti che daranno vita ad un
accordo partecipato, duraturo e volto al futuro.
Intraprendere un percorso di mediazione aziendale e
d’impresa vuol dire risolvere in maniera positiva e
definitiva, con l’aiuto di un professionista preparato e
disponibile, le diverse problematiche che si possono
affacciarsi in ambito aziendale e d’impresa.
Valentina Maria Siclari | Marzo 2022 |
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