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Il contratto di appalto e la clausola di mediazione | Sezione ADR e IMPRESA

Il conflitto aziendale ed il contenzioso di impresa sono elementi fisiologici della vita societaria.
Ed infatti, a differenza delle liti nascenti tra privati ove il conflitto nasce con la patologia del rapporto, nelle liti riguardanti l’attività di impresa il conflitto non presuppone necessariamente un definitivo deterioramento dei rapporti e la conseguente attività di risoluzione alternativa non tende prioritariamente alla pacificazione; piuttosto in materia di impresa emerge la necessità di garantire il raggiungimento di bisogni in tempi definiti per entrambe le parti del rapporto.
Tale esigenza è garantita, nei rapporti tra imprese, dalla sempre più crescente devoluzione delle controversie al procedimento arbitrale.
Nei rapporti tra imprese e privati, viceversa, lo strumento arbitrale non gode della medesima risonanza principalmente a causa degli elevati costi di procedura e, secondariamente, dalle tutele apprestate al privato nel rapporto con l’impresa; tutele che hanno trovato per lungo tempo sede naturale nella domanda di giurisdizione.
Invero negli ultimi dieci anni il collasso del sistema giustizia ed i tempi eccessivamente lunghi di definizione dei processi hanno favorito una analisi effettiva dei benefici connessi alla mediazione anche nelle materie in cui non è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’appalto è un contratto molto diffuso per la realizzazione di lavori edili così come sono frequenti le controversie inerenti la sua applicazione.
Il contratto di appalto è disciplinato dagli artt. 1655 e ss. del codice civile ed è definito come “ contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Da tale tipologia negoziale deve essere distinto il contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c., identificato come il contratto con il quale una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Nonostante l’affinità tra le due figure è bene distinguere il contratto d’appalto in relazione alla prestazione correlata alla sussistenza di un’organizzazione a disposizione dell’appaltatore.
La già diffusa utilizzazione di tale tipologia contrattuale per l’esecuzione di lavori edili di vario genere, nell’ultimo anno, ha trovato ulteriore amplificazione grazie ai benefici fiscali concessi per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico di edifici previsti dal Superbonus 110%.
È verosimile che presto le parti di un contratto d’appalto, stipulato per godere del Superbonus 110% o altri benefici fiscali, entrino in contestazione con riferimento al rispetto dei requisiti in corso d’opera e al mancato raggiungimento dei risultati necessari per l’accesso al beneficio.
A prescindere dai benefici fiscali, le controversie in materia di contratto di appalto possono riguardare aspetti tra loro profondamente diversi quali l’interpretazione del contratto, la corretta esecuzione dell’opera commissionata, l’esatto svolgimento del servizio appaltato, il pagamento del corrispettivo e così via.
L’emergenza sanitaria ha focalizzato l’attenzione sulla mediazione civile e commerciale e, che per le controversie relative alle obbligazioni contrattuali non adempiute a causa del Covid-19, in particolare in conseguenza del lockdown, anche inerenti a contratti d’appalto, il decreto legge n. 28/2020 ha previsto il ricorso obbligatorio alla mediazione, elevata a condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La legislazione emergenziale ha riconosciuto la concreta attitudine del procedimento di mediazione a risolvere i conflitti contrattuale per cui, nonostante, con riferimento al contratto di appalto la legge non preveda l’obbligo di ricorrere alla mediazione prima di agire in giudizio, devesi evidenziare che il tentativo di risolvere le controversie in via stragiudiziale si rivela spesso proficuo.
Al momento della stipula di un contratto d’appalto, come quelli relativi al superbonus del 110% con professionisti e imprese, è sempre opportuno inserire una clausola “multi-step” che impegna le parti ad esperire un tentativo di mediazione prima e solo in caso di esito negativo di ricorrere in arbitrato o in giudizio.
In altri termini l'impiego di una clausola di mediazione consente alle parti di inserire in un contratto l'impegno reciproco a esperire il tentativo di mediazione secondo le procedure proprie dell'istituzione prescelta, in caso di controversia.
La mediazione aziendale e d’impresa costituisce un modello alternativo al giudizio dal quale si differenzia per la maggiore celerità, i costi ridotti e l’effettiva partecipazione dei soggetti coinvolti che daranno vita ad un accordo partecipato, duraturo e volto al futuro.
Intraprendere un percorso di mediazione aziendale e d’impresa vuol dire risolvere in maniera positiva e definitiva, con l’aiuto di un professionista preparato e disponibile, le diverse problematiche che si possono affacciarsi in ambito aziendale e d’impresa.

Valentina Maria Siclari | Marzo 2022
     
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