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È facoltà delle parti partecipare al procedimento di mediazione a mezzo di delegato. Tale ruolo può essere assunto anche dal difensore, al quale è stato conferito mandato difensivo | Sezione Giurisprudenza
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a cura di Giovanna Crocè
Il Tribunale Roma, dopo aver disposto, alla prima udienza, l’avvio del procedimento di mediazione, non esperito precedentemente, ha ritenuto procedibile la domanda, giudicando validamente compiuto il tentativo di conciliazione da parte dell’istante che ha conferito procura sostanziale mediante atto notarile al proprio avvocato , già munito di mandato difensivo nel giudizio. Il difensore ha presenziato in mediazione nella duplice veste di parte delegata e di difensore. Il giudice di merito, richiamando il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione n. 8473/2019, che si è pronunciata sulla facoltà delle parti di farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, ha chiarito e ribadito che nulla impedisce al difensore di assumere contemporaneamente la qualifica di procuratore sostanziale e processuale. Nel caso di specie, peraltro, l’istante con la stessa procura speciale notarile, ha munito espressamente il proprio difensore non solo dei poteri sostanziali di conciliazione , ma anche di quelli di assistenza nel relativo procedimento di mediazione e nel verbale di mediazione viene espressamente dato atto di tale circostanza.
In tal caso, quindi, è stata rigettata l’eccezione di improcedibilità della domanda, formulata da parte convenuta.

“La presenza della parte istante al primo incontro di mediazione è obbligatoria ma ciò non esclude che tale attività sia delegabile, essendo la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), applicabili anche alla transazione e funzionali anche allo spirito del d.lg. n. 28/2010; tale delega ben può essere conferita al proprio difensore già munito di mandato difensivo, essendo solo indispensabile, per lo svolgimento regolare della mediazione, che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente.”
Tribunale Roma sez. V, 23/11/2021, n.18271

TRIBUNALE DI ROMA
sentenza 23 novembre 2021
Omissis
 
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., sollevata dal convenuto con la comparsa di costituzione, per le medesime ragioni già illustrate dal precedente giudicante all'udienza di prima comparizione delle parti del (omissis) e alle quali questo giudice rimanda. Infondata è, altresì, l'eccezione di improcedibilità della domanda per irregolare ed invalido svolgimento del procedimento di mediazione sollevata da parte convenuta. A dire del convenuto, parte istante (omissis) rappresentato nel procedimento di mediazione mediante procura speciale notarile dall'Avv. omissis, risultava assistito dall'Avv. omissis, privo di apposito mandato di assistenza difensiva. Poiché nel procedimento di mediazione l'assistenza di un avvocato è obbligatoria, la carenza di mandato in capo all'Avv. R ne avrebbe inficiato il regolare svolgimento.

Come ribadito di recente da Cass. n. 8473 del 2019, se da un lato la presenza della parte istante al primo incontro è obbligatoria, ciò non significa che tale attività non sia delegabile ove, la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), è del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. n. 1181/2012) e funzionali anche allo spirito del D.Lgs 28/2010. E tale delega ben può essere conferita al proprio difensore già munito di mandato difensivo essendo solo indispensabile per lo svolgimento regolare della mediazione che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente. Nella specie, come evincibile dal verbale di mediazione e dalla documentazione ivi allegata, parte istante ha conferito procura sostanziale mediante atto notarile al proprio avvocato (omissis) - già munito di mandato difensivo nel presente giudizio - per presenziare in mediazione, il quale, dunque, ha partecipato al primo incontro nella duplice veste di parte e difensore.

Nulla, difatti, impedisce al difensore si assumere contemporaneamente la qualifica di procuratore sostanziale e processuale (seppure, quest'ultima, limitata all'assistenza legale) né può utilmente affermarsi che il conferimento dell'una determini il venir meno dell'atra. Inoltre, nella stessa procura speciale notarile il omissis ha munito espressamente il omissis non solo dei poteri sostanziali di conciliazione ma anche di quelli di “assistenza” nel relativo procedimento di mediazione. Tale ultima circostanza risulta anche dallo stesso verbale di conciliazione dove il omissis viene indicato espressamente anche nella veste di avvocato che “assiste” la parte istante.

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata. omissis Le spese di lite, stante la natura della controversia, i rapporti fra le parti (fra loro zio e nipote) e la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertata la costituzione del contratto di comodato come meglio sopra indicato, dichiara cessati gli effetti del contratto e, per l'effetto, condanna omissis all'immediato rilascio, in favore di omissis, dell'immobile omissis;

rigetta tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti.

Spese compensate.
     
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