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È facoltà delle parti partecipare al
procedimento di mediazione a mezzo di delegato. Tale
ruolo può essere assunto anche dal difensore, al
quale è stato conferito mandato difensivo |
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completa |
a
cura di Giovanna Crocè
Il Tribunale Roma, dopo aver disposto, alla
prima udienza, l’avvio del procedimento di mediazione, non
esperito precedentemente, ha ritenuto procedibile la
domanda, giudicando validamente compiuto il tentativo di
conciliazione da parte dell’istante che ha conferito procura
sostanziale mediante atto notarile al proprio avvocato , già
munito di mandato difensivo nel giudizio. Il difensore ha
presenziato in mediazione nella duplice veste di parte
delegata e di difensore. Il giudice di merito, richiamando
il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione n.
8473/2019, che si è pronunciata sulla facoltà delle parti di
farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale,
ha chiarito e ribadito che nulla impedisce al difensore di
assumere contemporaneamente la qualifica di procuratore
sostanziale e processuale. Nel caso di specie, peraltro,
l’istante con la stessa procura speciale notarile, ha munito
espressamente il proprio difensore non solo dei poteri
sostanziali di conciliazione , ma anche di quelli di
assistenza nel relativo procedimento di mediazione e nel
verbale di mediazione viene espressamente dato atto di tale
circostanza.
In tal caso, quindi, è stata rigettata l’eccezione di
improcedibilità della domanda, formulata da parte convenuta.
“La presenza della parte istante al primo incontro
di mediazione è obbligatoria ma ciò non esclude che tale
attività sia delegabile, essendo la possibilità di delegare
ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al
procedimento del tutto conforme ai principi fondamentali del
nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.),
applicabili anche alla transazione e funzionali anche allo
spirito del d.lg. n. 28/2010; tale delega ben può essere
conferita al proprio difensore già munito di mandato
difensivo, essendo solo indispensabile, per lo svolgimento
regolare della mediazione, che al primo incontro innanzi al
mediatore siano presenti le parti personalmente.” |
Tribunale Roma sez. V, 23/11/2021,
n.18271 |
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TRIBUNALE DI ROMA
sentenza 23 novembre 2021
Omissis |
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Preliminarmente va rigettata
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164,
comma 4, c.p.c., sollevata dal convenuto con la comparsa di
costituzione, per le medesime ragioni già illustrate dal
precedente giudicante all'udienza di prima comparizione
delle parti del (omissis) e alle quali questo giudice
rimanda. Infondata è, altresì, l'eccezione di
improcedibilità della domanda per irregolare ed invalido
svolgimento del procedimento di mediazione sollevata da
parte convenuta. A dire del convenuto, parte istante
(omissis) rappresentato nel procedimento di mediazione
mediante procura speciale notarile dall'Avv. omissis,
risultava assistito dall'Avv. omissis, privo di apposito
mandato di assistenza difensiva. Poiché nel procedimento di
mediazione l'assistenza di un avvocato è obbligatoria, la
carenza di mandato in capo all'Avv. R ne avrebbe inficiato
il regolare svolgimento.
Come ribadito di recente da Cass. n. 8473 del 2019, se da un
lato la presenza della parte istante al primo incontro è
obbligatoria, ciò non significa che tale attività non sia
delegabile ove, la possibilità di delegare ad un terzo
soggetto il potere sostanziale di partecipare al
procedimento (e quindi di conciliare la lite), è del tutto
conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in
tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti
applicabili anche alla transazione (Cass. n. 1181/2012) e
funzionali anche allo spirito del D.Lgs 28/2010. E tale
delega ben può essere conferita al proprio difensore già
munito di mandato difensivo essendo solo indispensabile per
lo svolgimento regolare della mediazione che al primo
incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti
personalmente. Nella specie, come evincibile dal verbale di
mediazione e dalla documentazione ivi allegata, parte
istante ha conferito procura sostanziale mediante atto
notarile al proprio avvocato (omissis) - già munito di
mandato difensivo nel presente giudizio - per presenziare in
mediazione, il quale, dunque, ha partecipato al primo
incontro nella duplice veste di parte e difensore.
Nulla, difatti, impedisce al difensore si assumere
contemporaneamente la qualifica di procuratore sostanziale e
processuale (seppure, quest'ultima, limitata all'assistenza
legale) né può utilmente affermarsi che il conferimento
dell'una determini il venir meno dell'atra. Inoltre, nella
stessa procura speciale notarile il omissis ha munito
espressamente il omissis non solo dei poteri sostanziali di
conciliazione ma anche di quelli di “assistenza” nel
relativo procedimento di mediazione. Tale ultima circostanza
risulta anche dallo stesso verbale di conciliazione dove il
omissis viene indicato espressamente anche nella veste di
avvocato che “assiste” la parte istante.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata. omissis
Le spese di lite, stante la natura della controversia, i
rapporti fra le parti (fra loro zio e nipote) e la reciproca
soccombenza, vanno interamente compensate. |
P.Q.M. |
Il Tribunale, definitamente
pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, così provvede: accertata la
costituzione del contratto di comodato come meglio sopra
indicato, dichiara cessati gli effetti del contratto e, per
l'effetto, condanna omissis all'immediato rilascio, in
favore di omissis, dell'immobile omissis;
rigetta tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti.
Spese compensate. |
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