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“in costruzione” | Sezione Giurisprudenza
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a cura di Giovanna Crocè
La mediazione delegata ex officio iudicis, prevista dall’art. 5 quater, D. Lgs 28/2010, deve ritenersi applicabile a tutte le controversie relative a diritti disponibili, in qualunque grado del giudizio e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione e deve concretizzarsi in un effettivo tentativo di conciliazione.

Il Tribunale di Castrovillari, con ampia motivazione, si è pronunciato sulla possibilità di disporre mediazione delegata ex art. 5 quater D. Lgs 28/2010 in tutti i giudizi che abbiano ad oggetto diritti disponibili, in ogni stato e grado del procedimento.
Il Giudice, nel giudizio giunto in fase di precisazione delle conclusioni, dopo aver esperito una completa istruttoria mediante prova per testi e ctu, rilevata l’impossibilità di trattare la causa stante lo stato del ruolo e la priorità attribuita alle cause più risalenti, ha invitato le parti ha disposto l’esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 quater D Lgs 28/2010.
È interessante esaminare il ragionato percorso motivazione reso dal Tribunale.
La norma richiamata ad applicata dal GI dispone che “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”.
Il Giudice, quindi, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti.
Il Tribunale di Castrovillari, richiamando precedenti della giurisprudenza di merito (Tribunale Prato 16 gennaio 2012; Tribunale Milano ord. 29 ottobre 2013; Tribunale Brescia 28 novembre 2013) ha evidenziato come la procedura delegata possa essere esperita in tutti i giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili ed anche qualora sia già fallita l’eventuale precedente conciliazione obbligatoria.
Il Giudice, poi, ha puntualizzato i vantaggi per le parti del giudizio de quo, visto lo stato istruttorio del procedimento con domande ed eccezioni cristallizzate dalla fase avanzata del procedimento con le relative preclusioni, con l’ulteriore vantaggio di contenere i costi processuali, giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso ed evitare i prevedibili successivi gradi del giudizio.
L’ordinanza in commento coglie in pieno la finalità deflattiva perseguita dal legislatore di “spostare” alcune controversie al di fuori dei Tribunali o favorirne una soluzione conciliativa stragiudiziale come opzione irrinunciabile, per la quale va garantita l’effettività e l’agevole percorribilità.
Il Giudice, poi, ha invitato espressamente le parti a “prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione delegata ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l’esito positivo”, cogliendo anche in tal caso, la ratio della recente riforma Cartabia in merito al tentativo “effettivo” di raggiungere un accordo conciliativo. Il legislatore, infatti, riformulando l’art. 8 del D.lgs 28/2010, ha previsto la necessaria partecipazione personale ed ha disposto che le parti e gli avvocati che le assistono cooperino in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
È evidente pertanto che, nel caso di specie, per assolvere l’obbligo disposto dal GI, non sarà sufficiente che le parti instaurino un procedimento di mediazione, ma sarà necessario che le stesse diano concreta prova del reale adoperarsi per il raggiungimento di un accordo.

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
ORDINANZA
740 / 2018 R.G
Il Giudice, dott.ssa Simona Graziuso,
premesso che l’udienza del 19/12/2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall’art. 127-ter c.p.c.;
lette le note depositate telematicamente dalle parti;
stante l’obbligo di dare attuazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Tribunale n. 2/24 relativo all’adozione dei provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione degli obiettivi fissati dal PNRR per il 2024 che prevede, per la necessità di assicurare, prioritariamente, entro il 2024, la definizione delle cause iscritte fino al 31.12.2016, che la trattazione dei procedimenti iscritti fino al 31.12.2016 debba avere precedenza assoluta rispetto ad ogni altro procedimento in decisione ad esclusione di quelli relativi al settore famiglia; ritenuto che in considerazione del numero delle cause iscritte fino al 31.12.2016 pendenti sul ruolo della scrivente non sia possibile, allo stato, provvedere alla trattazione della causa, dovendo, pertanto , disporre rinvio per i medesimi incombenti; ritenuto opportuno disporre, nelle more, la mediazione delegata ex officio iudicis, prevista dall’art. 5-quater, D.lgs. n. 28/2010, tenuto conto dei rilievi che seguono:
  • la norma citata prevede testualmente quanto segue: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”;
  • dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione;
  • la procedura non è impedita dal fallimento dell’eventuale precedente conciliazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. 28/2010);
  • il disposto di cui all’art. 5-quater, D.lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc (cfr. in tal senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito 2012, 5, 1078);
  • la procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili (cfr. Tribunale Milano sez. IX, 14 ottobre 2015 in Ilfamiliarista.it 2015, 17 dicembre; Tribunale Milano ord. 29 ottobre 2013) e pendenti (Tribunale Brescia 28 novembre 2013);
  • nel caso di specie, la mediazione delegata ex officio iudicis, prevista dall’art. 5-quater, D.lgs. n. 28/2010 si rende particolarmente opportuna, considerando:
- la possibilità di valutare concretamente l’esito della presente causa, sulla base delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, ormai definitivamente cristallizzate (essendo maturate le preclusioni di merito), nonché dei documenti prodotti;
- l’evidente esigenza di evitare il rischio di causa; l’opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
- il vantaggio di evitare i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
- l’ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
- ritenuto, pertanto, di dover disporre l'esperimento di un procedimento di mediazione;
- ritenuto opportuno invitare le parti a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione delegata ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l’esito positivo;
- ritenuto opportuno applicare l’art. 127-ter c.p.c.;
P.Q.M.
DISPONE l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5-quater, D.lgs. n. 28/2010;
RINVIA per la verifica dell’esito della mediazione all’udienza del 23/10/2024 disponendone la sostituzione con il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-ter c.p.c., da inviarsi a cura delle parti entro il termine perentorio coincidente con il giorno della predetta udienza, con invito a depositare le predette note entro le ore 9.00.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Simona Graziuso
     
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